In materia di
separazione personale dei coniugi, la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, deve essere valutata dal giudice come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni originariamente stabilite in quanto comporta il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico. Ciò deve valere anche in relazione all’assegno di mantenimento al coniuge separato, benché non si possa affermare che il diritto alimentare del coniuge separato sia recessivo rispetto a quello del nuovo figlio, dovendo anche in tale ipotesi valutarsi l’incidenza della circostanza sopravvenuta per verificare se sia in concreto giustificata, ex art. 156, ultimo comma, c.c., la revoca o la modifica delle condizioni già fissate.
Nel determinare l’assegno periodico per il
mantenimento dei figli, il giudice, nel considerare le risorse economiche di entrambi i genitori, deve tener conto anche delle spese sostenute da quello fra essi che dispone di un’abitazione non solo per sé ma anche per la prole.
L’interesse superiore del minore, al quale solo occorre avere riguardo nel disporre l’affidamento dello stesso ai genitori in maniera condivisa o in via esclusiva, deve intendersi di portata non limitata al desiderio, intuibile o comprensibile, del medesimo di mantenere la bigenitorialità, bensì in funzione del soddisfacimento delle sue oggettive, fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura,
mantenimento, educazione, istruzione ed assistenza morale, nonché della sua sana ed equilibrata crescita psicologica, morale e materiale. Di talché va censurato il provvedimento di affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, adottato essenzialmente in virtù del rapporto affettivo esistente tra padre e figlio, in quanto ritenuto non intaccato dalla grave conflittualità esistente tra i genitori, qualora sia attestata la scarsa maturità genitoriale del padre nell’affrontare le maggiori responsabilità derivanti da un affido condiviso e la sua inidoneità educativa, in quanto elementi chiaramente in contrasto con l’interesse del minore ad un tale affidamento (nella specie, pertanto, non adeguatamente valutato).