In materia di separazione personale dei coniugi, la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, deve essere valutata dal giudice come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni originariamente stabilite in quanto comporta il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico. Ciò deve valere anche in relazione all’assegno di mantenimento al coniuge separato, benché non si possa affermare che il diritto alimentare del coniuge separato sia recessivo rispetto a quello del nuovo figlio, dovendo anche in tale ipotesi valutarsi l’incidenza della circostanza sopravvenuta per verificare se sia in concreto giustificata, ex art. 156, ultimo comma, c.c., la revoca o la modifica delle condizioni già fissate.
SEPARAZIONE DEI CONIUGI- Alimenti e mantenimento
Cass. civ. Sez. I, 13/01/2017, n. 789