Commissione Tributaria Provinciale, Pisa, sez. III, sentenza 06/12/2016 n° 478
La Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, accogliendo il ricorso del contribuente, ha annullato alcune cartelle di pagamento illegittimamente notificate. Il principio si allinea all’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza 2 ottobre 2015, n. 19704, secondo cui “non è sufficiente la prova della piena conoscenza dell’atto ai fini della decorrenza dei suddetti termini ma è necessaria una comunicazione effettuata nei modi previsti dalla legge…“.
Le ragioni del ricorso si fondavano sul principo secondo cui le notifiche degli atti di riscossione, eseguite ai sensi e per gli effetti dell’art. 140 c.p.c. quando la raccomandata informativa, necessaria per il perfezionamento della procedura notificatoria, viene inviata a mezzo di un servizio postale privato (come Nexive) devono ritenersi inesistenti, in quanto la normativa di settore, affida il servizio universale postale alle sole Poste Italiane fino al 2026, come peraltro confermato dalla stessa Autorità garante per le comunicazioni. Ulteriori pronunce di legittimità hanno ritenuto di dare piena applicazione a tale dato normativo, precisando che per ritenere pienamente ed efficamente attuata la procedura di cui all’art. 140 c.p.c. è necessario che l’invio della raccomandata informativa venga eseguito a mezzo del servizio postale nazionale, con la conseguenza che, qualora tale adempimento sia affidato ad “un’agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall’art. 140 c.p.c. e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio. Deve, quindi, essere rilevata l’inesistenza della notifica effettuata dal Concessionario della riscossione a mezzo agenzia privata di recapiti“