ESERCIZIO ABUSIVO DI PROFESSIONE

Cass. pen. Sez. V, Sent. n. 7630 del 17-02-2017

La sezione V penale della Suprema Corte ha ribadito il concetto già espresso dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 11545 del 15/12/2011 (dep. 23/03/2012) secondo cui “Integra il reato di esercizio abusivo di una professione ( art. 348 c.p. ), il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorchè lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.”

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