Qualora l’uso del lastrico solare (o anche della terrazza a livello), non sia comune a tutti i condomini, rispondono dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante sia il proprietario sia il condominio [in forza dell’obbligo di controllo relativo alla adozione delle misure necessarie alla conservazione delle parti comuni che grava sull’amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull’assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria]. Il concorso di tali responsabilità, secondo la Cassazione in commento, deve essere disciplinato tenuto conto dei criteri indicati dall’art. 1126 c.c., salvo che non ricorrano fondate ragioni per una precisa imputabilità soggettiva del danno, di cui va fornita una rigorosa e specifica risultanza probatoria.
COMUNIONE E CONDOMINIO – Lastrici solari e tetto
Cass. civ. Sez. II, 07-02-2017, n. 3239