Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-01-2017, n. 27
L’affidamento condiviso rappresenta il regime ordinario derogabile, con un affido esclusivo ad uno dei genitori, soltanto laddove sia riscontrata, nell’interesse del minore, l’inidoneità educativa dell’altro genitore, non essendo sufficiente ad impedire l’affidamento ad entrambi i genitori l’eccessiva litigiosità. La Suprema Corte motiva il suddetto principio confermando “l’orientamente secondo cui l’affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori (che non esclude che essi siano collocati presso uno di essi con previsione di uno specifico regime di visita con l’altro) costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall’esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l’interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all’idoneità del genitore affidatario e all’inidoneità educativa alla manifesta carenza dell’altro genitore”.