Contenzioso tributario – L’esecuzione delle sentenze delle Commissioni tributarie nel d.m. n. 22/2017

Secondo una discutibile, finalmente superata, interpretazione dell’Agenzia delle entrate, l’art. 69 del d.lgs. n. 546 del 1992 doveva interpretarsi nel senso che le sentenze emesse dal giudice tributario divenivano esecutive solo se a favore degli Uffici; se, al contrario, la senteza era favorevole al contribuente, questi non avrebbe potuto chiedere  il rimborso delle imposte se non dopo il termine di 90 giorni, ritenuto, peraltro, termine ordinatorio e non perentorio. Il d.lgs. 156/2015 ha finalmente posto fine all’evidente disparità di trattamento tra l’Erario e il contribuente dispondendo che le sentenze emesse dalla Commissione tributaria divengano esecutive per tutte le parti del processo. Con decreto n. 22 del 2017, si è definitvamente dato  attuazione al regime di immediata esecuzione.

Di seguito si riporta la formula contenuta nel «nuovo» art. 69:

1.  Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive. Tuttavia il pagamento di somme dell’importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell’istante, alla prestazione di idonea garanzia.

2. …

3.  I costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all’esito definitivo del giudizio.

4.  Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta.

5.  In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere l’ottemperanza a norma dell’articolo 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.”

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