LOCAZIONE DI COSE – Godimento ed utilizzazione del bene locato ad uso non abitativo (obblighi del locatore).

Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 13/04/2017, n. 9558

L’obbligo del locatore, in relazione ad immobili adibiti ad uso non abitativo convenzionalmente destinati ad una determinata attività, il cui esercizio richieda specifici titoli autorizzativi, dipendenti anche dall’adeguatezza del bene sotto il profilo edilizio (abitabilità ed alla sua idoneità all’esercizio di una specifica attività commerciale), sussiste solo quando la mancanza di tali titoli autorizzativi dipenda da carenze intrinseche o da caratteristiche proprie del bene locato, così da impedire il rilascio degli atti amministrativi necessari e, quindi, da non consentire in nessun caso l’esercizio lecito dell’attività del conduttore conformemente all’uso pattuito. soltanto in questa ipotesi può configurarsi l’inadempimento del locatore, fatto salvo il caso in cui quest’ultimo abbia assunto l’obbligo specifico di ottenere i necessari titoli abilitativi o, di converso, sia conosciuta e consapevolmente accettata dal conduttore l’assoluta impossibilità di ottenerli.

Lascia un commento