LOCAZIONE – mancata registrazione – nullità sanabile ex tunc

 

Cass. civ. Sez. VI – 3 Ordinanza, 06/09/2017, n. 20858
La mancata registrazione del contratto di locazione avente ad oggetto beni immobili, è sanzionato, ai sensi dell’art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004, da nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c., la quale, per espressa previsione di  sanatoria  e in virtù dell’istituto del ravvedimento operoso, risulta sanata con effetti ex tunc dalla tardiva registrazione del contratto stesso, implicitamente ammessa dalla normativa tributaria, coerentemente con l’esigenza di contrastare l’evasione fiscale e, nel contempo, di mantenere stabili gli effetti negoziali voluti dalle parti, nonché con il superamento del tradizionale principio di non interferenza della normativa tributaria con gli effetti civilistici del contratto, progressivamente affermatosi a partire dal 1998.

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