La Corte di Cassazione (ordinanza n. 8238/18) ha affermato il seguente principio: è illegittimo l’avviso di accertamento emesso sulla base di uno scarto notevole tra quanto dichiarato e quanto previsto dagli studi di settore. La Corte completo il concetto affermanda che “la mera comparazione tra gli introiti dichiarati e presunti non rappresenta di per se’ un elemento presuntivo dotato di gravita’, precisione e concordanza cosi’ come richiesto dall’articolo 39 del Dpr 600/1973.”
La sentenza è perciò stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia perche’ rivaluti meglio e con maggiori dettagli le modalita’ di accertamento.