Cass. civ. Sez. III, 04/05/2018, n. 10596
Ai fini di una tutela risarcitoria, ex art. 2059 c.c., sono palesemente non meritevoli di tutela, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernenti gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale e che ogni persona, inserita nel complesso sociale, deve accettare, in virtù del dovere di convivenza, un grado minimo di tolleranza.
Nella caso in esame è stata negata tutela risarcitoria al pregiudizio esistenziale derivato al viaggiatore in conseguenza della soppressione del treno, della mancata coincidenza e di interruzioni di servizio, in quanto non rilevante al punto tale da superare la soglia di sufficiente gravità e compromissione del diritto leso.