La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nell’ordinanza n. 1661/2019 torna a ribadire l’obbligo della P. A. di avvisare gli automobilisti con idonea informazione dell’installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità, configurandosi, in difetto, l’illegittimità del relativo verbale di contestazione.
La preventiva segnalazione univoca e adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico e inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell’utenza stradale, la cui violazione, pertanto, non può non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità.
Inoltre ha confermato che, in caso di contestazione circa l’affidabilità dell’apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se l’apparecchio è stato sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura.