Cass. civ. Sez. lavoro, 07/12/2018, n. 31763
Le assenze per malattia od infortunio del lavoratore, che non non si protraggano oltre il periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, non legittimano il licenziamento, che è nullo per violazione della norma imperativa di cui all’art. 2110, comma 2, c.c.