Cass. civ. Sez. III, 28/02/2019, n. 5803
Lo stato di crisi aziendale, la riduzione delle commesse e la riduzione di alcune unità di personale impiegatizio rappresentano, senza dubbio, gravi motivi rilevanti ai fini dell’esercizio della facoltà di recesso del conduttore ai sensi dell’at. 27 L. 392/78.
La Suprema Corte ritiene che i gravi motivi, previsti della disposizione, devono essere determinati da fatti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto e tali da rendergli oltremodo gravosa la sua prosecuzione, per cui deve ritenersi legittimo il recesso esercitato dal conduttore in tal senso motivato.