Corte di Cassazione, III sez. pen., n. 38470/2019
E’ tempo di caccia ed è opportuno rispettare le leggi, anche quelle più banali. La Cassazione ha ribadito che commette un reato e non un illecito amministrativo, il cacciatore trovato ad esplodere colpi di fucile in violazione del divieto di sparare a una distanza inferiore ai 150 metri dalle abitazioni. E’ scattata la condanna, per accensioni ed esplosioni pericolose, nei confronti del cacciatore che aveva sparato dalla macchina in una strada di campagna, tuttavia di passaggio, a distanza inferiore a quella sopra indicata e in un orario di avvenuta chiusura dell’attività venatoria. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso del cacciatore, condannato a 1000 euro di ammenda.
“La violazione, da parte del cacciatore, del divieto di sparare a distanza inferiore ai centocinquanta metri in direzione di fabbricati destinati ad abitazione non costituisce illecito amministrativo, ma integra il reato di accensione ed esplosioni pericolose (art. 703 cod. pen.), sì da escludere la natura speciale delle norme in genere fissate in tema di caccia, e quindi la configurabilità di un mero illecito amministrativo.”