Lavoro – tracciabilità dei pagamenti al lavoratore

Com’è noto, a decorrere dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro e i committenti sono tenuti a corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonche ́ ogni anticipo di essa, mediante modalita` tracciabili.

 

L’Ispettorato nazionale del lavoro con nota n. 6201/2018 e n. 7369/2018 ha inteso precisare che il campo d’applicazione del divieto di pagamento in contanti riguarda ciascun elemento della retribuzione ed ogni anticipo della stessa. Pertanto, atteso il tenore letterale della disposizione, gli strumenti di pagamento tracciabili si riferiscono soltanto alle somme erogate a titolo di retribuzione e, quindi, l’utilizzo degli stessi non e` obbligatorio per la corresponsione di somme dovute a diverso titolo.

Alla luce di cio`, a titolo esemplificativo, gli importi imputabili a spese che i lavoratori sostengono nell’interesse del datore di lavoro e nell’esecuzione della prestazione (es. anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio) possono essere corrisposte in contanti. Per quanto riguarda, invece, l’indennita` di trasferta, in considerazione della natura mista della stessa – risarcitoria e retributiva solo quando superi un determinato importo ed abbia determinate caratteristiche – l’Ispettorato del Lavoro ha ritenuto comun- que necessario ricomprendere le relative somme nell’ambito degli obblighi di tracciabi- lita` , diversamente da quello che avviene rispetto a somme versate esclusivamente a titolo di rimborso documentato che hanno natura solo restitutoria.

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