E’ sempre più frequente il caso di nomina di un beneficiario di una polizza assicurativa da parte del de cuius che lascia anche scheda una testamentaria incompatibile con la designazione di beneficiario. Quale disposizione prevale?
Il quesito lo risolve la giurisprudenza della Cassazione con questa sentenza – Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 15/10/2018, n. 25635: La nomina nel testamento di un terzo quale erede universale, sic et simpliciter, non è sufficiente a superare la designazione degli eredi legittimi quali beneficiari di una polizza assicurativa sulla vita effettuata dal de cuius nel contratto di assicurazione. E’ necessario, invece, che il testatore revochi espressamente la designazione dei beneficiari della polizza e nomini un nuovo beneficiario di quel contratto assicurativo: in tal caso il diritto alla riscossione del premio spetta al beneficiario nominato nel testamento.