COVID – SCUOLA – LAVORO – MINORENNI INFRAQUATTORDICENNI

Comincia la scuola e le famiglie fanno i conti con permessi e congedi per la malattia dei figli. Quest’anno si aggiungono, al resto, tutte le conseguenze legate alla pandemia e quarantena. In soccorso, ma soltanto fino al 31.12.2020, vengono le disposizioni previste dal decreto DL 08/09/2020, n. 111, che di seguito viene trascritto:

Art. 5.  Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici

1.  Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
2.  Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
3.  Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 2 è riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 6, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
4.  Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1 o 2, ovvero svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.
5.  Il beneficio di cui al presente articolo può essere riconosciuto, ai sensi del comma 6, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.

Si è posto qualche problema interpretativo nelle ipotesi di coniugi separati e di compimento del 14° anno nel periodo della quarantena.

Nella prima ipotesi, potrebbe rilevare l’affidamento esclusivo concordato tra i coniugi ovvero disposto dal Giudice oppure il collocamento preferenziale in caso di affido condiviso. Ove non sia stato previsto o disposto il collocamento preferenziale presso uno dei genitori, il diritto dovrebbe spettare ad entrambi, quanto meno nel periodo in cui ognuno di essi ha la custodia del figlio.

L’altro problema interpretativo, per motivi di opportunità e di tutela di diritti costituzionalmente garantiti, dovrebbe risolversi nel senso di proseguire con il regime vigente al momento in cui insorge la malattia e quindi inzia la quarantena, consentendo al genitore di continuare a beneficiare del congedo.

Lascia un commento