Ordinanza n. 17183 – 14 agosto 2020 – CORTE DI CASSAZIONE
La Prima Sezione Civile della Suprema Corte ha, ancora una volta, precisato i limiti entro cui il figlio maggiorenne “convivente” può ottenere il mantenimento a carico dei propri genitori.
I giudici di legittimità hanno interpretato l’art. 337 -septies, co. 7, c.c., nel senso che, ultimato il prescelto percorso formativo (scuola secondaria, facoltà universitaria, corso di formazione professionale), il maggiorenne debba adoperarsi per rendersi indipendente economicamente. A tale scopo, egli è tenuto ad impegnarsi attivamente per trovare un’occupazione, tenendo conto delle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, finanche a modificare le proprie aspirazioni.
A tale conseguenza si giunge tenendo in considerazione il principio di autoresponsabilità che informa l’ordinamento giuridico e scandisce i doveri del soggetto maggiore d’età: costui, dunque, non può ostinarsi e indugiare oltre ragionevoli limiti che finirebbero per trasformare l’assistenza economica ad infinitum in forme di vero parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani. Deve peraltro operarsi un contemperamento, inspirato al principio di compatibilità, delle inclinazioni e aspirazioni del figlio con quelle che sono le condizioni economiche dei genitori.