Protezione privacy – minori – social networks

Tribunale Rieti, Ord., 07-03-2019

La tutela della vita privata e dell’immagine dei minori ha trovato tradizionalmente cittadinanza, nel nostro ordinamento, nell’art. 10 c.c.(tutela dell’immagine); negli artt. 4,7 8 e 145 d.lgs 196/2003(tutela della riservatezza dei dati personali) nonché nella legge di ratifica n. 176/1991 della Convenzione di New York del 20-11-1989, (“1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti”).

La diffusione delle immagini legata allo sviluppo di internet e al mondo dei social, ha reso necessario un adattamento normativo, più adeguato alle nuove realtà digitali. Allo scopo è intervenuto l’art. 38 del regolamento UE n. 679/2016 (entrato in vigore nel nostro ordinamento nel 2018) che dispone che: “i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali…”; ulteriormente, l’ art. 8 del regolamento – Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell’informazione – prevede che “… il consenso, per quanto riguarda l’offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per legge un’età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni.”

La pronuncia del Tribunale di Rieti, indicata in epigrafe, ha ritenuto legittima, in caso di genitori separati, la richiesta di tutela d’urgenza, invocata da uno dei genitori, e per questo ha disposto la immediata rimozione di immagini, informazioni, dati relativi ai minori inseriti su social networks, comunque denominati ed inibito la diffusione in social networks, comunque denominati, e nei mass media delle immagini, delle informazioni e di ogni dato relativo ai minori in assenza del consenso di entrambi i genitori.

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