CONDOMINIO – COMPENSI DELL’AMMINISTRATORE

CORTE APPELLO PALERMO – Sentenza n. 1792/2022 pubbl. il 02/11/2022

E’ illegittima la richiesta di pagamento del compenso da parte dell’amministratore di un condominio se questi non abbia, all’atto di accettazione dell’incarico, indicato, in modo specifico ed analitico, l’importo dovuto a titolo di compenso per la sua attività.

Così ha stabilito la Corte d’appello di Palermo, in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da un amministratore di condominio.

La Corte argomenta l’illegittimità della richiesta partendo dal dato normativo, che non pare lasciare dubbi al collegio giudicante. Si sostiene, infatti, che “muovendo dalla natura fiduciaria che caratterizza il rapporto tra l’assemblea del condominio e il suo amministratore, la giurisprudenza ha da sempre individuato nel mandato la tipologia di contratto cui far riferimento per la regolamentazione del relativo rapporto …. Con la legge di riforma del condominio (L. n. 220/2012), tale orientamento è stato poi codificato nel novellato art. 1129, co. 15 c.c., a mente del quale “per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV”, vale a dire le disposizioni di cui agli artt. 1703 e ss., in
tema di contratto di mandato
“.

“L’art. 1129 c.c., comma 14, così dispone: “l’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta“.

A giudizio della Corte la norma non lascia spazio ad interpretazioni ulteriori rispetto al dato strettamente letterale e ciò al fine di garantire la massima trasparenza ai condomini e a renderli edotti delle singole voci di cui si compone l’emolumento dell’organo gestorio al momento del conferimento del mandato.

Lascia un commento