Lo dispone la Corte di Appello di Lecce che condanna un uomo per il reato di cui agli artt. 81 cpv c.p., D.Lgs. n.
30 aprile 1992 n. 285, 186, comma 2, e 187, comma 1, eliminando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, comminata dal Tribunale di Lecce.
“La pronuncia, infatti, è conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, autorevolmente sostenuto dalle Sezioni Unite, secondo cui “il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, posto che anche tale mezzo è idoneo a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale, ferma la inapplicabilità concreta delle sanzioni amministrative accessorie previste per tale reato, come, ad es., della sospensione della patente di guida, non praticabile nel caso in cui per la guida del mezzo non sia prevista abilitazione” (cfr. Sez. Un., n. 12316 del 30/01/2002).”La pronuncia, infatti, è conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, autorevolmente sostenuto dalle Sezioni Unite, secondo cui “il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso attraverso la conduzione di una
bicicletta, posto che anche tale mezzo è idoneo a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale, ferma la inapplicabilità concreta delle sanzioni amministrative accessorie previste per tale reato, come, ad es., della sospensione della patente di guida, non praticabile nel caso in cui per la guida del mezzo non sia prevista abilitazione” (cfr. Sez. Un., n. 12316 del 30/01/2002).