Sinistro tra auto e animale – Cass. Civ. n. 7580/2025 – Responsabilità della Regione

In tema di scontro tra un veicolo e un animale la giurisprudenza è stata spesso altalenante, configurando la fattispecie ora sotto la disposizione dell’art. 2043 c.c., con onere della prova a carico del danneggiato, ora sotto quella dell’art. 2052 c.c., con onere a carico del proprietario dell’animale.

Fondamentale passaggio, nell’evoluzione giurisprudenziale, ormai consolidata, è stato proprio quello di individuare quale fosse il soggetto legittimato passivo ovvero responsabile. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto che la fauna selvatica sia di proprietà della Regione. Infatti, alle regioni la legge attribuisce il potere di “emanare norme relative alla gestione ed alla tutela della fauna selvatica” (art. 1, comma 3, l. 157/92): ed è principio antico ed indiscusso del diritto civile che l’attribuzione di qualsiasi potere comporta l’assunzione delle connesse responsabilità.

Pertanto la Regione, ha facoltà di sciogliersi dal vincolo di responsabilità soltanto dando la prova del caso fortuito, secondo un criterio di distribuzione del rischio che si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà degli animali, con la concorrente responsabilità per fatto degli stessi.

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