CONDOMINIO – INFILTRAZIONI – RISARCIMENTO PER RIDOTTO UTILIZZO IMMOBILE

Le infiltrazioni da coperture del tetto di un condominio sono fenomeni frequenti che generano gravi disagi per gli abitanti degli alloggi sottostanti, i quali, spesso, per l’inerzia dell’amministratrore o per la contrarietà degli altri condomini, si trovano costretti a tutelarsi in sede giudiziaria per veder riconosciuto il loro diritto di far cessare ed eliminare le cause dell’infiltrazione. Tuttavia, talvolta, la semplice eliminazione della cause delle infiltrazioni non rappresenta l’integrale riparazione del danno, specialmente allorquando le infiltrazioni provocano l’inutilizzabilità dei locali interessati. Si parla in questi casi di ridotto godimento dell’immobile. A questo proposito, viene incontro a questo ulteriore diritto del proprietario dell’immobile, la Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, con sentenza 30 settembre 2025 n. 26450, con la quale si sancisce “che la compressione o la limitazione del diritto di proprietà di un immobile, che siano causate dall’altrui fatto dannoso – nella specie, infiltrazione di acqua proveniente da terrazze di copertura dell’edificio condominiale – sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (c.d. danno emergente) o di perdita dei frutti della cosa (c.d. lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio.

Naturalmente grava sul proprietario della porzione esclusiva di proprietà l’onere di dimostrare sia la limitazione del diritto di proprietà sia la quantificazione del danno da lucro cessante subito.

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