Al contrario, la Cassazione ha ricordato che il “T.U. n. 1124 del 1965, art. 2, comma 3, nel testo applicabile ratione temporis risultante dalla modifica apportata dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 12, prevede, per quanto qui rileva, che “salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro“, precisando che “l’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti” e che “l’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato”, mentre “restano (…) esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni“, nonchè quelli avvenuti nell’ipotesi che il conducente sia “sprovvisto della prescritta abilitazione di guida“; interpretando l’anzidetta disposizione, questa Corte ha avuto modo di chiarire che essa amplia la tutela assicurativa a qualsiasi infortunio verificatosi lungo il percorso da casa al luogo di lavoro, escludendo qualsiasi rilevanza all’entità del rischio o alla tipologia della specifica attività lavorativa cui l’infortunato sia addetto e tutelando piuttosto il rischio generico (connesso al compimento del c.d. percorso normale tra abitazione e luogo di lavoro) cui soggiace qualsiasi persona che lavori, restando per conseguenza confinato il c.d. rischio elettivo a tutto ciò che sia dovuto piuttosto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella legata al c.d. percorso normale, ponendo così in essere una condotta interruttiva di ogni nesso tra lavoro-rischio ed evento “.
Danni causati da specie protette rientranti nel patrimonio indisponibile dello Stato e responsabilità della Regione
Importante arresto della Cass. Sez. III Civ. 20 aprile 2020, n. 7969 in materia di danni causati da specie protette rientranti nel patrimonio indisponibile dello Stato, specie per chi abita in zone di campagna adiacenti a centri abitati.
Ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato, la Suprema Corte ha ritenuto che si debba applicare il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella Regione, quale ente a cui spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte da altri enti.
La decisione si innesta in un panorama eccessivamente incerto avvertendosi l’esigenza di una uniformità di applicazione del diritto civile su tutto il territorio nazionale.
“L’affermazione per cui l’ente “legittimato passivo” in relazione all’azione risarcitoria per i danni causati dalla fauna selvatica protetta è esclusivamente quello cui sarebbe spettato in concreto porre in essere la condotta omessa causativa del danno ha, del resto, portato a ricostruzioni non sempre coincidenti delle medesime legislazioni regionali, ed a sostenere talvolta e/o a negare altre volte (anche in relazione alla medesima regione) che avesse rilievo una determinata delega di funzioni amministrative e/o che la stessa potesse dirsi “concretamente attuata”, ovvero che una determinata condotta omessa spettasse ad un ente o ad un altro, e/o fosse o meno esigibile dall’uno o dall’altro. Ciò senza contare che talvolta la stessa responsabilità delle Regioni e delle Province è stata considerata concorrente ed altre volte esclusiva.”
La Corte ha pertanto deciso che “ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della L. n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella Regione, in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonchè le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l’ente che “si serve”, in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l’utilità collettiva di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; la Regione potrà eventualmente rivalersi (anche chiamandoli in causa nel giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro diretta titolarità.
EMERGENZA COVID – CONTRATTI – CONFLITTI
L’emergenza provocata dal Covid 19, di fatto iniziata a fine febbraio, la cui fine è ancora ignota, ha generato, da più parti e in diverse situazioni, contrasti specie in materia di obbligazioni contrattuali.
Come avvocati dovremo dimostrare di essere all’altezza della situazione e cogliere l’opportunità, fino ad oggi poco sperimentata, di avvalersi di uno strumento già esistente nella nostra cassetta degli attrezzi come la negoziazione.
Un tipo di negoziazione, tuttavia che non gestisce situazioni confliggenti, ma le previene e che guarda al futuro, che dovrà favorire nuovi legami, nuove prospettive e un nuovo modo di concludere accordi. Per fare questo ci sarà bisogno di una consulenza negoziale che accompagni il cliente nella sua esperienza lavorativa, impenditoriale o contrattuale che sia; ci sarà bisogno di mettere in campo tutta la conoscenza, l’esperienza professionale ma soprattutto buon senso, spirito collaborativo, dialogo, emozioni positive.
Sarà fondamentale mettere al servizio del cliente, oltre alle HARD SKILLS [conoscenze di diritto e procedure], quelle che nel diritto anglosassone sono definite SOFT SKILLS ovvero la capacità di una comunicazione efficace, la gestione emotiva, la flessibilità, l’empatia, etc. In tutto questo la capacità d’ascolto sarà tra le doti fondamentali per giungere ad una negoziazione.
Negli schemi contrattuali strettamente legati al diritto l’emergenza Covid pone in evidenza due nozioni fondamentali: – l’impossibilità sopravvenuta e l’eccessiva onerosità. A fronte di queste due cause di risoluzione del contratto la RINEGOZIAZIONE dovrebbe essere la stella polare delle parti e degli avvocati per consentire il raggiungimento di un risultato negoziale che non sia a somma zero.
A mio avviso si tratta di una nuova frontiera della professione, che già da tempo ha segnato il passo, e che ora si trova dinanzi ad una opportunità di rilancio da cogliere al volo.-
ASSEGNO DI DIVORZIO ALL’EX CONIUGE
Cass. civ., 13 febbraio 2020 n. 3661
Con una sentenza, in punto di diritto ineccepibile nelle motivazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che, ai fini del riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge assumono rilievo la capacità di quest’ultimo di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le sue potenzialità professionali e reddituali piuttosto che le occasioni concretamente avute dall’avente diritto di ottenere un lavoro. Se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l’ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l’esito della fine della vita matrimoniale.
Astrattamente, le decisione non presenta motivi di censura, tuttavia, se calata in un contesto sociale ed economico specifico, a prescindere dal particolare contesto dovuto all’emergenza sanitaria, in cui la possibilità di trovare un’occupazione non sempre risulta agevole, potremmo trovare motivi di riflessione e perplessità quantomeno sul bilanciamento tra i criteri presi ad esame dalla Corte. Personalmente, il principio solidaristico, seppur anch’esso bilanciato con altri criteri ormai consolidati in giurisprudenza, quale ad esempio la durata del rapporto coniugale, la capacità reddituale, etc., dovrebbe far spostare la bilancia verso il coniuge “più debole”.
Studi legali e virus covid-19
Da domani 14 aprile, il governo ha stabilito la riapertura di alcune attività, tra le quali gli studi professionali.
Saremo tenuti ancora al rispetto delle misure basilari di distanziamento ma sarà consentito ricevere i nostri clienti.
Consapevole che nessuno può ritenersi indenne dalle conseguenze della pandemia, pur nel rispetto del decoro, della dignità e della competenza della professione forense, i nostri clienti potranno contare su condizioni adeguate al momento.
EMERGENZA CORONA VIRUS
Visto il protrarsi delle misure di contenimento della diffusione del contagio, saranno valutate aperture programmate in funzione dell’urgenza. A tal fine si invita la clientela ad utilizzare i canali messi a disposizione sul sito, anche social, per l’invio di documenti oppure il contatto telefonico di seguito indicato: 3472731310.
PENSIONI E DIRITTI – Reversibilità per la vedova di coppia omosessuale
Con una decisione “storica” e poco diffusa dagli organi di informazione, il Tribunale di Foggia, con una sentenza di ottobre 2019, ha riconosciuto alla vedova di una coppia di lesbiche il diritto a ottenere la pensione di reversibilita’. La coppia aveva redatto un testamento nel quale si erano nominate, reciprocamente, eredi ed avevano chiesto di essere registrate in un unico stato di famiglia. La morte della compagna era avvenuta nel 2011, anteriormente alla legge Cirinnà, e pertanto l’unione non era per così dire “certificata”.
Con questa sentenza, per la prima volta, si riconosce un diritto a legami anteriori al 2016. La sentenza è ormai divenuta definitiva in quanto l’INPS non ha proposta appello
Successione e beneficairio di polizza assicurativa
E’ sempre più frequente il caso di nomina di un beneficiario di una polizza assicurativa da parte del de cuius che lascia anche scheda una testamentaria incompatibile con la designazione di beneficiario. Quale disposizione prevale?
Il quesito lo risolve la giurisprudenza della Cassazione con questa sentenza – Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 15/10/2018, n. 25635: La nomina nel testamento di un terzo quale erede universale, sic et simpliciter, non è sufficiente a superare la designazione degli eredi legittimi quali beneficiari di una polizza assicurativa sulla vita effettuata dal de cuius nel contratto di assicurazione. E’ necessario, invece, che il testatore revochi espressamente la designazione dei beneficiari della polizza e nomini un nuovo beneficiario di quel contratto assicurativo: in tal caso il diritto alla riscossione del premio spetta al beneficiario nominato nel testamento.
Assegno di separazione
La Suprema Corte con una recente decisione (ordinanza n.26084 del 2019) ha riconfermato che non rileva il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio per il riconoscimento e quantificazione dell’assegno di separazione. E ciò perché l’assegno c.d. di separazione assolve principalmente ad una funzione assistenziale, ed il tenore di vita non costituisce un parametro di riferimento per la determinazione dell’assegno di separazione.
L’assegno di separazione (come quello divorzile) non va, quindi, rapportato né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro dell’autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all’avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo familiare.
Lavoro – tracciabilità dei pagamenti al lavoratore
Com’è noto, a decorrere dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro e i committenti sono tenuti a corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonche ́ ogni anticipo di essa, mediante modalita` tracciabili.
L’Ispettorato nazionale del lavoro con nota n. 6201/2018 e n. 7369/2018 ha inteso precisare che il campo d’applicazione del divieto di pagamento in contanti riguarda ciascun elemento della retribuzione ed ogni anticipo della stessa. Pertanto, atteso il tenore letterale della disposizione, gli strumenti di pagamento tracciabili si riferiscono soltanto alle somme erogate a titolo di retribuzione e, quindi, l’utilizzo degli stessi non e` obbligatorio per la corresponsione di somme dovute a diverso titolo.
Alla luce di cio`, a titolo esemplificativo, gli importi imputabili a spese che i lavoratori sostengono nell’interesse del datore di lavoro e nell’esecuzione della prestazione (es. anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio) possono essere corrisposte in contanti. Per quanto riguarda, invece, l’indennita` di trasferta, in considerazione della natura mista della stessa – risarcitoria e retributiva solo quando superi un determinato importo ed abbia determinate caratteristiche – l’Ispettorato del Lavoro ha ritenuto comun- que necessario ricomprendere le relative somme nell’ambito degli obblighi di tracciabi- lita` , diversamente da quello che avviene rispetto a somme versate esclusivamente a titolo di rimborso documentato che hanno natura solo restitutoria.