COVID – SCUOLA – LAVORO – MINORENNI INFRAQUATTORDICENNI

Comincia la scuola e le famiglie fanno i conti con permessi e congedi per la malattia dei figli. Quest’anno si aggiungono, al resto, tutte le conseguenze legate alla pandemia e quarantena. In soccorso, ma soltanto fino al 31.12.2020, vengono le disposizioni previste dal decreto DL 08/09/2020, n. 111, che di seguito viene trascritto:

Art. 5.  Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici

1.  Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
2.  Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
3.  Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 2 è riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 6, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
4.  Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1 o 2, ovvero svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.
5.  Il beneficio di cui al presente articolo può essere riconosciuto, ai sensi del comma 6, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.

Si è posto qualche problema interpretativo nelle ipotesi di coniugi separati e di compimento del 14° anno nel periodo della quarantena.

Nella prima ipotesi, potrebbe rilevare l’affidamento esclusivo concordato tra i coniugi ovvero disposto dal Giudice oppure il collocamento preferenziale in caso di affido condiviso. Ove non sia stato previsto o disposto il collocamento preferenziale presso uno dei genitori, il diritto dovrebbe spettare ad entrambi, quanto meno nel periodo in cui ognuno di essi ha la custodia del figlio.

L’altro problema interpretativo, per motivi di opportunità e di tutela di diritti costituzionalmente garantiti, dovrebbe risolversi nel senso di proseguire con il regime vigente al momento in cui insorge la malattia e quindi inzia la quarantena, consentendo al genitore di continuare a beneficiare del congedo.

INFORTUNIO SUL LAVORO In itinere – permesso – ricorre

Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 06-02-2020) 08-09-2020, n. 18659

La Suprema Corte non ha condiviso l’affermazione contenuta nella sentenza della Corte di Appello di Venezia secondo cui la fruizione di un permesso di lavoro per motivi personali interromperebbe ex se il nesso rispetto all’attività lavorativa, con conseguente non indennizzabilità dell’evento infortunistico verificatosi nel percorso normale per rientrare al lavoro, atteso che il permesso costituisce una fattispecie di sospensione dell’attività lavorativa nell’interesse del lavoratore che ontologicamente non è differente dalle pause o dai riposi, differenziandosi da questi ultimi soltanto per il suo carattere occasionale ed eventuale a fronte del connotato di periodicità e prevedibilità che è tipico degli altri, e non potendo logicamente sostenersi che il lavoratore che si allontani dall’azienda e/o vi faccia ritorno in relazione alla necessità di fruire del riposo giornaliero non sia tutelato “durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro”, giusta la lettera del T.U. n. 1124 del 1965, cit., art. 2, comma 3.

Al contrario, la Cassazione ha ricordato che il “T.U. n. 1124 del 1965, art. 2, comma 3, nel testo applicabile ratione temporis risultante dalla modifica apportata dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 12, prevede, per quanto qui rileva, che “salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro“, precisando che “l’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti” e che “l’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato”, mentre “restano (…) esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni“, nonchè quelli avvenuti nell’ipotesi che il conducente sia “sprovvisto della prescritta abilitazione di guida“; interpretando l’anzidetta disposizione, questa Corte ha avuto modo di chiarire che essa amplia la tutela assicurativa a qualsiasi infortunio verificatosi lungo il percorso da casa al luogo di lavoro, escludendo qualsiasi rilevanza all’entità del rischio o alla tipologia della specifica attività lavorativa cui l’infortunato sia addetto e tutelando piuttosto il rischio generico (connesso al compimento del c.d. percorso normale tra abitazione e luogo di lavoro) cui soggiace qualsiasi persona che lavori, restando per conseguenza confinato il c.d. rischio elettivo a tutto ciò che sia dovuto piuttosto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella legata al c.d. percorso normale, ponendo così in essere una condotta interruttiva di ogni nesso tra lavoro-rischio ed evento “.

Danni causati da specie protette rientranti nel patrimonio indisponibile dello Stato e responsabilità della Regione

Importante arresto della Cass. Sez. III Civ. 20 aprile 2020, n. 7969 in materia di danni causati da specie protette rientranti nel patrimonio indisponibile dello Stato, specie per chi abita in zone di campagna adiacenti a centri abitati.

Ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato, la Suprema Corte ha ritenuto che si debba applicare il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella Regione, quale ente a cui spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte da altri enti.
La decisione si innesta in un panorama eccessivamente incerto avvertendosi l’esigenza di una  uniformità di applicazione del diritto civile su tutto il territorio nazionale.
“L’affermazione per cui l’ente “legittimato passivo” in relazione all’azione risarcitoria per i danni causati dalla fauna selvatica protetta è esclusivamente quello cui sarebbe spettato in concreto porre in essere la condotta omessa causativa del danno ha, del resto, portato a ricostruzioni non sempre coincidenti delle medesime legislazioni regionali, ed a sostenere talvolta e/o a negare altre volte (anche in relazione alla medesima regione) che avesse rilievo una determinata delega di funzioni amministrative e/o che la stessa potesse dirsi “concretamente attuata”, ovvero che una determinata condotta omessa spettasse ad un ente o ad un altro, e/o fosse o meno esigibile dall’uno o dall’altro. Ciò senza contare che talvolta la stessa responsabilità delle Regioni e delle Province è stata considerata concorrente ed altre volte esclusiva.”

La Corte ha pertanto deciso che “ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della L. n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella Regione, in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonchè le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l’ente che “si serve”, in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l’utilità collettiva di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; la Regione potrà eventualmente rivalersi (anche chiamandoli in causa nel giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro diretta titolarità.

 

EMERGENZA COVID – CONTRATTI – CONFLITTI

L’emergenza provocata dal Covid 19, di fatto iniziata a fine febbraio, la cui fine è ancora ignota, ha generato, da più parti e in diverse situazioni, contrasti specie in materia di obbligazioni contrattuali.

Come avvocati dovremo dimostrare di essere all’altezza della situazione e cogliere l’opportunità, fino ad oggi poco sperimentata, di avvalersi di uno strumento già esistente nella nostra cassetta degli attrezzi come la negoziazione.

Un tipo di negoziazione, tuttavia che non gestisce situazioni confliggenti, ma le previene e che guarda al futuro, che dovrà favorire nuovi legami, nuove prospettive e un nuovo modo di concludere accordi. Per fare questo ci sarà bisogno di una consulenza negoziale che accompagni il cliente nella sua esperienza lavorativa, impenditoriale o contrattuale che sia; ci sarà bisogno di mettere in campo tutta la conoscenza, l’esperienza professionale ma soprattutto buon senso, spirito collaborativo, dialogo, emozioni positive.

Sarà fondamentale mettere al servizio del cliente, oltre alle HARD SKILLS [conoscenze di diritto e procedure], quelle che nel diritto anglosassone sono definite SOFT SKILLS ovvero la capacità di una comunicazione efficace, la gestione emotiva, la flessibilità, l’empatia, etc. In tutto questo la capacità d’ascolto sarà tra le doti fondamentali per giungere ad una negoziazione.

Negli schemi contrattuali strettamente legati al diritto l’emergenza Covid pone in evidenza due nozioni fondamentali: – l’impossibilità sopravvenuta e l’eccessiva onerosità. A fronte di queste due cause di risoluzione del contratto la RINEGOZIAZIONE dovrebbe essere la stella polare delle parti e degli avvocati per consentire il raggiungimento di un risultato negoziale che non sia a somma zero.

A mio avviso si tratta di una nuova frontiera della professione, che già da tempo ha segnato il passo, e che ora si trova dinanzi ad una opportunità di rilancio da cogliere al volo.-

ASSEGNO DI DIVORZIO ALL’EX CONIUGE

Cass. civ., 13 febbraio 2020 n. 3661

Con una sentenza, in punto di diritto ineccepibile nelle motivazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che, ai fini del riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge assumono rilievo la capacità di quest’ultimo di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le sue potenzialità professionali e reddituali piuttosto che le occasioni concretamente avute dall’avente diritto di ottenere un lavoro. Se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l’ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l’esito della fine della vita matrimoniale.

Astrattamente, le decisione non presenta motivi di censura, tuttavia, se calata in un contesto sociale ed economico specifico, a prescindere dal particolare contesto dovuto all’emergenza sanitaria, in cui la possibilità di trovare un’occupazione non sempre risulta agevole, potremmo trovare motivi di riflessione e perplessità quantomeno sul bilanciamento tra i criteri presi ad esame dalla Corte. Personalmente, il principio solidaristico, seppur anch’esso bilanciato con altri criteri ormai consolidati in giurisprudenza, quale ad esempio la durata del rapporto coniugale, la capacità reddituale, etc., dovrebbe far spostare la bilancia verso il coniuge “più debole”.

Studi legali e virus covid-19

Da domani 14 aprile, il governo ha stabilito la riapertura di alcune attività, tra le quali gli studi professionali.
Saremo tenuti ancora al rispetto delle misure basilari di distanziamento ma sarà consentito ricevere i nostri clienti.
Consapevole che nessuno può ritenersi indenne dalle conseguenze della pandemia, pur nel rispetto del decoro, della dignità e della competenza della professione forense, i nostri clienti potranno contare su condizioni adeguate al momento.

EMERGENZA CORONA VIRUS

Visto il protrarsi delle misure di contenimento della diffusione del contagio, saranno valutate aperture programmate in funzione dell’urgenza. A tal fine si invita la clientela ad utilizzare i canali messi a disposizione sul sito, anche social, per l’invio di documenti oppure il contatto telefonico di seguito indicato: 3472731310.

PENSIONI E DIRITTI – Reversibilità per la vedova di coppia omosessuale

Con una decisione “storica” e poco diffusa dagli organi di informazione, il Tribunale di Foggia, con una sentenza di ottobre 2019, ha riconosciuto alla vedova di una coppia di lesbiche il diritto a ottenere la pensione di reversibilita’. La coppia aveva redatto un testamento nel quale si erano nominate, reciprocamente, eredi ed avevano chiesto di essere registrate in un unico stato di famiglia. La morte della compagna era avvenuta nel 2011, anteriormente alla legge Cirinnà, e pertanto l’unione non era per così dire “certificata”.

Con questa sentenza, per la prima volta, si riconosce un diritto a legami anteriori al 2016. La sentenza è ormai divenuta definitiva in quanto l’INPS non ha proposta appello

Successione e beneficairio di polizza assicurativa

E’ sempre più frequente il caso di nomina di un beneficiario di una polizza assicurativa da parte del de cuius che lascia anche scheda una testamentaria incompatibile con la designazione di beneficiario. Quale disposizione prevale?

Il quesito lo risolve la giurisprudenza della Cassazione con questa sentenza – Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 15/10/2018, n. 25635: La nomina nel testamento di un terzo quale erede universale, sic et simpliciter, non è sufficiente a superare la designazione degli eredi legittimi quali beneficiari di una polizza assicurativa sulla vita effettuata dal de cuius nel contratto di assicurazione. E’ necessario, invece, che il testatore revochi espressamente la designazione dei beneficiari della polizza e nomini un nuovo beneficiario di quel contratto assicurativo: in tal caso il diritto alla riscossione del premio spetta al beneficiario nominato nel testamento.

Assegno di separazione

La Suprema Corte con una recente decisione (ordinanza n.26084 del 2019)  ha riconfermato che non rileva il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio per il riconoscimento e quantificazione dell’assegno di separazione. E ciò perché l’assegno  c.d. di separazione assolve principalmente ad una funzione assistenziale, ed il tenore di vita non costituisce un parametro di riferimento per la determinazione dell’assegno di separazione.

L’assegno di separazione (come quello divorzile) non va, quindi, rapportato né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro dell’autosufficienza  economica, ma in misura tale da garantire all’avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo familiare.