Responsabilità medica: la nuova legge sul rischio clinico e la sicurezza delle cure in G. U. n. 64 .17 marzo 2017. L. 8.03.17, n. 24 disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, responsabilità professionale delle strutture e degli esercenti le professioni sanitarie.

La nuova disciplina mira ad un duplice obiettivo: spostare sulle strutture sanitarie, pubbliche o private, il maggior carico della responsabilità alleggerendo i medici, che continueranno a rispondere sempre e comunque ex art. 2043 c.c. in determinate circostanze, permettendo loro una “medicina meno difensiva” che consenta di operare con maggiore serenità; l’altro obiettivo è rappresentato dalla costruzione di un sistema risarcitorio “rafforzato” con la previsione di un sistema assicurativo obbligatorio, oltre che alla  realizzazione di un efficiente sistema di sicurezza delle cure e di prevenzione dei rischi.

Art. 7.  Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria:

1.  La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.

2. omissis

3.  L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell’esercente la professione sanitaria ai sensi dell’articolo 5 della presente legge e dell’articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall’articolo 6 della presente legge.

4.  Il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo.

Separazione coniugi – Affidamento esclusivo o condiviso?

Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-01-2017, n. 27
L’affidamento condiviso rappresenta il regime ordinario derogabile, con un affido esclusivo ad uno dei genitori, soltanto laddove sia riscontrata, nell’interesse del minore, l’inidoneità educativa dell’altro genitore, non essendo sufficiente ad impedire l’affidamento ad entrambi i genitori l’eccessiva litigiosità. La Suprema Corte motiva il suddetto principio confermando “l’orientamente secondo cui l’affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori (che non esclude che essi siano collocati presso uno di essi con previsione di uno specifico regime di visita con l’altro) costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall’esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l’interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all’idoneità del genitore affidatario e all’inidoneità educativa alla manifesta carenza dell’altro genitore”.

Il pagamento delle ritenute estingue il reato – Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20/12/2016) 09-03-2017, n. 11417

La previsione di cui all’art. 13 d.lgs. 74/2000, introdotta con l’art. 11, comma 1, d.lgs. 158/2015 (pubblicato il 7.10.2015 ed entrato in vigore il 22.10.2015) sancisce la non punibilità per i delitti di cui agli artt. 10 bis10 ter10 quater e la non applicazione delle pene accessorie ex art. 12 nel caso di pagamento integrale dell’imposta dovuta, comprensiva di interessi e sanzioni, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado. Ad applicare la disciplina e precisarne i limiti di applocazione è la Suprema Corte con la sentenza Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20/12/2016) 09-03-2017, n. 11417, con la quale ribadisce il concetto secondo cui “E’ fondato ed assorbente il motivo con il quale è stato invocato lo ius superveniens relativamente alla causa di non punibilità di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 13, introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 11, comma 1, (pubblicato il 7.10.15 ed entrato in vigore il 22.10.2015). Tale norma prevede che “i reati di cui agli art. 10 bis e 10 ter, e art. 10 quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonchè del ravvedimento operoso”. Al riguardo è stato di recente affermato il principio secondo cui, in tema di reati tributari, la suddetta causa di non punibilità è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 158 del 2015 , anche qualora, alla data predetta, era già stato aperto il dibattimento (Sez. 3, n. 40314 del 30/03/2016, Fregolent, Rv. 267807). In tale arresto giurisprudenziale, che si condivide, si sostiene che la modifica normativa introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 11, ha attribuito all’integrale pagamento dei debiti tributari, nel caso dei reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 10 bis e 10 ter, e art. 10 quater, comma 1, efficacia estintiva, e non più soltanto attenuante. Pur indicando nella dichiarazione di apertura del dibattimento il limite di rilevanza della causa estintiva, si rileva che la diversa natura giuridica e la più ampia efficacia attribuite alla fattispecie implica, nei procedimenti in corso al momento dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 158 del 2015 , la necessità di una parificazione degli effetti della causa di non punibilità anche nei casi in cui sia stata superata la preclusione “procedimentale”.

COMUNIONE E CONDOMINIO – Lastrici solari e tetto

Cass. civ. Sez. II, 07-02-2017, n. 3239

Qualora l’uso del lastrico solare (o anche della terrazza a livello), non sia comune a tutti i condomini, rispondono dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante sia il proprietario sia il condominio [in forza dell’obbligo  di controllo relativo alla adozione delle misure necessarie alla conservazione delle parti comuni che grava  sull’amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull’assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria]. Il concorso di tali responsabilità, secondo la Cassazione in commento, deve essere disciplinato tenuto conto dei criteri indicati dall’art. 1126 c.c., salvo che non ricorrano fondate ragioni per una  precisa imputabilità soggettiva del danno, di cui va fornita una rigorosa e specifica risultanza probatoria.

ESERCIZIO ABUSIVO DI PROFESSIONE

Cass. pen. Sez. V, Sent. n. 7630 del 17-02-2017

La sezione V penale della Suprema Corte ha ribadito il concetto già espresso dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 11545 del 15/12/2011 (dep. 23/03/2012) secondo cui “Integra il reato di esercizio abusivo di una professione ( art. 348 c.p. ), il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorchè lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.”

CIRCOLAZIONE STRADALE – Strada privata ad uso pubblico: il Comune è responsabile della manutenzione.

Cassazione Civile, sez. VI-3, ordinanza 07/02/2017 n° 3216.- “E’ in colpa la pubblica amministrazione la quale né provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le vie pubbliche, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada, né provveda ad inibirne l’uso generalizzato. Ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d’una strada, la natura privata di questa non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell’amministrazione comunale, se per la destinazione dell’area o perle sue condizioni oggettive, l’amministrazione era tenuta alla sua manutenzione”

TRIBUTARIO – Notifica della cartella a mezzo del servizio postale privato inesistente

Commissione Tributaria Provinciale, Pisa, sez. III, sentenza 06/12/2016 n° 478

La Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, accogliendo il ricorso del contribuente, ha annullato alcune cartelle di pagamento illegittimamente notificate. Il principio si allinea all’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza 2 ottobre 2015, n. 19704, secondo cui “non  è  sufficiente la prova della piena conoscenza dell’atto  ai  fini  della  decorrenza  dei  suddetti termini ma è necessaria una  comunicazione   effettuata  nei  modi  previsti dalla legge…“.

Le ragioni del ricorso si fondavano sul principo secondo cui le notifiche degli atti di riscossione,  eseguite ai sensi e per gli effetti dell’art. 140 c.p.c. quando la raccomandata informativa, necessaria per il perfezionamento della procedura notificatoria, viene inviata a mezzo di un servizio postale privato (come Nexive) devono ritenersi inesistenti, in quanto la normativa di settore, affida il servizio universale postale alle sole Poste Italiane fino al 2026, come peraltro confermato dalla stessa Autorità garante per le comunicazioni. Ulteriori pronunce di legittimità hanno ritenuto di dare piena applicazione a tale dato normativo, precisando che per ritenere pienamente ed efficamente attuata la procedura di cui all’art. 140 c.p.c. è necessario che  l’invio della raccomandata informativa venga eseguito a mezzo del servizio postale nazionale, con  la conseguenza che, qualora  tale adempimento sia affidato ad “un’agenzia privata di  recapito,  esso   non   è conforme  alla  formalità prescritta dall’art. 140 c.p.c.  e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio. Deve, quindi, essere rilevata l’inesistenza della notifica effettuata dal Concessionario della riscossione a mezzo agenzia  privata  di  recapiti

SEPARAZIONE DEI CONIUGI Provvedimenti riguardo ai figli

Cass. civ. Sez. VI – 1 Ordinanza, 15/02/2017, n. 4060

In tema di separazione dei coniugi, riguardo ai rapporti con i figli, “non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione di concertazione preventiva con l’altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, costituente decisione di maggiore interesse per il figlio. Ne discende che sussiste, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso, qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso”. La ratio che la legislazione sull’affido condiviso privilegia è una linea comune dei genitori in materia di scelte educative che riguardano i figli, tanto è vero che, se agiscono d’intesa, essi possono in molti casi anche modificare di comune accordo le stesse indicazioni frornite dal giudice. Nondimeno, quando il rapporto tra i genitori non consente il raggiungimento di un’intesa, occorre assicurare ancora la tutela del migliore interesse del minore e l’opposizione di un genitore non può paralizzare l’adozione di ogni iniziativa che riguardi un figlio minorenne, specie se di rilevante interesse, e neppure è necessario ritrovare l’intesa prima che l’iniziativa sia intrapresa, fermo restando che compete al giudice, ove ne sia richiesto, verificare se la scelta adottata corrisponde effettivamente all’interesse del minore.

SEPARAZIONE DEI CONIUGI- Alimenti e mantenimento

Cass. civ. Sez. I, 13/01/2017, n. 789

In materia di separazione personale dei coniugi, la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, deve essere valutata dal giudice come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni originariamente stabilite in quanto comporta il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico. Ciò deve valere anche in relazione all’assegno di mantenimento al coniuge separato, benché non si possa affermare che il diritto alimentare del coniuge separato sia recessivo rispetto a quello del nuovo figlio, dovendo anche in tale ipotesi valutarsi l’incidenza della circostanza sopravvenuta per verificare se sia in concreto giustificata, ex art. 156, ultimo comma, c.c., la revoca o la modifica delle condizioni già fissate.

IMPOSTE E TASSE IN GENERE Avviso di accertamento

Cass. civ. Sez. V, 12/01/2017, n. 562

In tema di diritti e garanzie del contribuente, l’art. 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212, nel disciplinare la chiarezza e motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria, stabilisce che questi devono essere motivati secondo quanto prescritto dall’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Peraltro, se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, “per relationem”, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama.