
Avvocato Marco Pellegrini

Nelle due sentenze parallele, nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021, il Consiglio di Stato in adunanza plenaria ha ritenuto che la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, disposta dalla legislazione nazionale (art. 182, co. 2, d.l. 34/2020 convertito il L. 77/2020) è in contrasto con il diritto eurounitario e più precisamente con l’art. 49 del Trattato (TFUE) e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (direttiva Bolkenstein). La legislazione nazionale, pertanto, non può essere applicata ne’ dai giudici ne’ dalla pubblica amministrazione.
In coerenza con il principio sopra espresso, il Consiglio di Stato dispone che gli atti di proroga, rilasciata dalla P.A., ancorché su di essi si sia formato un giudicato favorevole, “deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo agli attuali concessionari“.
Tuttavia, conclude il Supremo Collegio, “al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata di tutte le concessioni in essere […], le consessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci fino al 31.12.2023“.
Tale scadenza, peraltro, deve essere interpretata come il termine entro il quale le amministrazioni devono predisporre le procedure di gara richieste, con l’auspicio che il legislatore colmi la lacuna normativa contrastante con i principi di derivazione europea.
A tale scopo, aggiungo, le amministrazioni, ad evitare disparità e squilibri tra i vari soggetti interessati, in sede di predisposizione dei nuovi bandi di gara, potranno e dovranno valutare l’inserimento di clausole cd. “sociali” finalizzate alla tutela e salvaguardia dei concessionari uscenti e del personale impiegato, laddove l’attività in concessione costituisca una fonte di reddito esclusiva e individuale del concessionario.
Civile Sent. Sez. Lavoro n. 6497/ 2021 – sopravvenuta inidoneità fisica alla mansione
La vicenda va preliminarmente inquadrata nel contesto normativo di riferimento. Il d. Igs. n. 216/2003, nel dare “Attuazione alla direttiva 2000/78/qE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”, ha stabilito, tra l’altro, che “Il principio di parità di trattamento senza distinzione … di handicap … si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed è suscettibile di tutela giurisdizionale” con specifico riferimento anche alla seguente area: “occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento” (art. 3, comma 1, lett. b).
A seguito della condanna dell’Italia, da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea per inadempimento alla citata direttiva, il d.l. 28 giugno 2013, n. 76, ha inserito nel testo dell’art. 3 del d. Igs. n. 216/2003, un comma 3 bis del seguente tenore: “Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori“.
Nel diritto interno si rinviene una disciplina settoriale nella I. 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” attraverso “servizi di sostegno e di collocamento mirato” che prevede, tra l’altro, che i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia“, questi non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori” (art. 4, co. 4, I. n. 68 del 1999).
Altra fonte interna è rappresentata dall’art. 42 del d. Igs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo il quale il datore di lavoro, ove le misure indicate dal medico competente prevedano una inidoneità alla mansione specifica, “adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori“.
Sul piano della tutela, per il caso del licenziamento del lavoratore in condizione di inidoneità fisica o psichica ovvero di disabilità, il comma 7 dell’art. 18 della I. n 300 del 1970, come modificato dalla I. 28 giugno 2012 n. 92, ha previsto l’applicazione della reintegrazione nel posto di lavoro e del pagamento di un’indennità non superiore a 12 mensilità per il caso in cui si accerti “il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della I. n. 68 del 1999, per motivo oggettivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore.
La Corte di Cassazione ha cercato di operare, nel quadro complesso, frutto di successive stratificazioni normative, di livello interno e internazionale, la sua funzione nomofilattica, ritenendo che gli “accomodamenti ragionevoli“, in tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una condizione di handicap, sussiste l’obbligo della previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi ragionevoli nei luoghi di lavoro ‘ai fini della legittimità del recesso, secondo una interpretazione conforme agli obiettivi della direttiva 2000/78/CE.
Conseguentemente la Corte ha ribadito il principio che, ai fini della legittimità del licenziamento del lavoratore per inidoneità fisica sopravvenuta, sussiste l’obbligo della previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi, si è ritenuto che gli stessi debbano essere adottati “secondo il parametro (e con il limite) della ragionevolezza” e che in particolare occorre tenere conto “del limite costituito dall’inviolabilità in peius (art. 2103 c.c.) delle posizioni lavorative degli altri prestatori di lavoro”, nonché evitare “oneri organizzativi eccessivi (da valutarsi in relazione alle peculiarità dell’azienda ed alle relative risorse finanziarie)”, stante l’esigenza del “mantenimento degli equilibri finanziari dell’impresa”.
Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 10-07-2020) 14-09-2020, n. 19062
“Secondo il più recente indirizzo di legittimità, dovendo ritenersi prevalente l’interesse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto, questi ha la facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, gravando quindi sul datore di lavoro, cui è generalmente riservato il diritto di scelta del tempo delle ferie, dimostrare – ove sia stato investito di tale richiesta – di aver tenuto conto, nell’assumere la relativa decisione, del rilevante e fondamentale interesse del lavoratore ad evitare in tal modo la possibile perdita del posto di lavoro per scadenza dei periodo di comporto.”
Corso di Alta Formazione in “Gestori della crisi da Sovraindebitamento del consumatore e dell’impresa
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Una recente sentenza del Tribunale di Palermo, la n. 5223/2025, “invita” i condomini a tenere dritte le antenne quando si tratta di approvare il rendiconto condominiale.
Infatti, secondo la giurisprudenza palermitana, approvare il rendiconto condominiale, che deve riportare i dati di chiusura del consuntivo dell’anno precedente e pertanto anche le eventuali morosità esistenti, significa consolidare il debito dei partecipanti verso il condominio. Il rendiconto, riportando tutti i debiti delle annualità precedenti, una volta approvato dall’assemblea, diviene titolo esecutivo nei confronti di quei condomini morosi. Per evitare che il debito si consolidi e diventi esigibile coattivamente, è necessario che il condomino lo contesti e lo impugni formalmente davanti al Giudice.
Paertecipare alle assemblee condominiali, pretendere di essere documentati dall’amministratore di condominio sui pagamenti eseguiti e le fatture pagate, è di vitale importanza per non trovarsi a sorprese spiacevoli e dover subire oltre al danno la beffa di non poter più contestare un addebito.
Tribunale di Campobasso sez. Lavoro, sentenza n. 282 del 22 dicembre 2025
Prendo spunto da questa recente sentenza, in materia di diritto del lavoro e in particolare lavoro straordinario e sua retribuzione, per una riflessione più ampia.
Spesso il cliente, incolpevole e in buona fede, prospetta una situazione meritevole di tutela che, tuttavia, per le dinamiche “normali” della vita quotidiana, non riesce a trovare adeguato riscontro, tanto da rendere difficile l’emergere di soluzioni concrete. Questa mancanza di riscontro è spesso aggravata da una scarsa conoscenza dei diritti che ogni individuo possiede, creando un circolo vizioso che ostacola l’accesso alla giustizia. Di conseguenza, una sua domanda giudiziale, pur essendo legittima e fondata su basi solide, può incontrare notevoli ostacoli e difficoltà, tanto da vedere il rischio di non essere accolta, lasciando il cliente in una situazione di vulnerabilità e frustrazione.
Nel caso specifico di questa sentenza, il lavoratore, confidando in una giustizia sostanziale e nella promessa di un equo compenso per il suo impegno nel lavoro, ha introdotto una domanda giudiziale, per vedersi riconosciute le ore di straordinario lavorate nel corso degli anni e la corrispondente retribuzione, soltanto al momento in cui ha cessato la sua attività lavorativa, dopo anni di dedizione e sacrificio. Chiaramente, il trascorso degli anni da una parte e la mancata raccolta di prove certe ed inconfutabili, dall’altra, hanno condotto ad un rigetto della sua domanda di giustizia, lasciando il lavoratore in una posizione di vulnerabilità e frustrazione rispetto ai suoi diritti. In questo contesto, la sentenza maschera le complesse dinamiche di una realtà lavorativa spesso caratterizzata da precarietà e incertezze, evidenziando come la mancanza di documentazione adeguata possa compromettere seriamente la tutela dei diritti dei lavoratori.
Questo è il classico esempio di rapporti, siano essi di lavoro, di convivenza, di affari o societari, che si sviluppano negli anni senza una dettagliata ricognizione, anche in contrasto con la disciplina di settore, giungendo ad un limite di intolleranza che, tuttavia, sovente, non riceve adeguato riconoscimento.
Nel caso di questo lavoratore, come di altre migliaia, spiace in particolar modo perché un soggetto che dedica ore della propria vita allo sviluppo di un’azienda, sacrificando magari la famiglia, la compagna di vita, i figli o i genitori, avrebbe diritto al riconoscimento del suo sacrificio e del valore del suo contributo. È triste considerare che molti di questi individui, pur mettendo in gioco la loro dedizione totale e il loro impegno costante, si trovano spesso a fronteggiare un muro di indifferenza da parte dei vertici aziendali. Tuttavia, laddove l’azienda non collabori, una disciplina rigorosa sull’onere della prova vanifica ogni legittima aspettativa, in cui le proprie speranze di valorizzazione e giustizia professionale appaiono sempre più lontane.
Le infiltrazioni da coperture del tetto di un condominio sono fenomeni frequenti che generano gravi disagi per gli abitanti degli alloggi sottostanti, i quali, spesso, per l’inerzia dell’amministratrore o per la contrarietà degli altri condomini, si trovano costretti a tutelarsi in sede giudiziaria per veder riconosciuto il loro diritto di far cessare ed eliminare le cause dell’infiltrazione. Tuttavia, talvolta, la semplice eliminazione della cause delle infiltrazioni non rappresenta l’integrale riparazione del danno, specialmente allorquando le infiltrazioni provocano l’inutilizzabilità dei locali interessati. Si parla in questi casi di ridotto godimento dell’immobile. A questo proposito, viene incontro a questo ulteriore diritto del proprietario dell’immobile, la Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, con sentenza 30 settembre 2025 n. 26450, con la quale si sancisce “che la compressione o la limitazione del diritto di proprietà di un immobile, che siano causate dall’altrui fatto dannoso – nella specie, infiltrazione di acqua proveniente da terrazze di copertura dell’edificio condominiale – sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (c.d. danno emergente) o di perdita dei frutti della cosa (c.d. lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio.“
Naturalmente grava sul proprietario della porzione esclusiva di proprietà l’onere di dimostrare sia la limitazione del diritto di proprietà sia la quantificazione del danno da lucro cessante subito.
Corte di Cassazione Sezione 5 Penale Sentenza 14 marzo 2025 n. 10365
La recente pronuncia della sezione penale della Cassazione ha stabilito che la procedura di approvazione e quella di omologazione degli apparecchi di rilevazione della velocità in conformità al dettato normativo di cui all’art. 192 terzo comma del Reg. di esec. del Codice stradale (in attuazione dell’art. 45 co. 6 del medesimo codice, che espressamente distingue l’approvazione dall’omologazione). In particolare per “l’omologazione è richiesto un accertamento, anche mediante prove, da parte dell’Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici, che si avvale, ove necessario, del parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, con specifico riferimento alla rispondenza e alla efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal Regolamento (art. 192 comma 2 cit.); analogamente, “omologazione” ed “approvazione” sono distinte anche in base al dato testuale degli artt. 142 comma 6 C.D.S. e 345 comma 2 del Regolamento” (cit. sentenza 10365/2025).
I giudici hanno potuto constatare che il “prototipo T-EXSPEED V 2.0 prodotto dalla società KR. Srl installato e utilizzato per la rilevazione della velocità, non risulta essere mai stato (n.d.r.: non solo omologato ma nemmeno) approvato, “rilevando come lo stesso sia composto da un “‘unità di ripresa” e da una distinta “unità di elaborazione” – quella specificamente e minuziosamente deputata al calcolo della velocità – e come la certificazione di conformità al prototipo, asseritamente depositato in quanto approvato, della produttrice KR. fosse comunque riferita soltanto all’unità di ripresa (delle immagini) e non a quella, evidentemente cruciale ed esiziale, della elaborazione” (cit. sentenza 10365/2025) della velocità.
In precedenza, anche il Consiglio di Stato, sentenza n. 5693/2008, si era espresso nel senso della distinzione tra la procedura di approvazione e quella di omologazione, come successivamente affermato anche dalla Cassazione Civile con l’ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, la quale ha ulteriormente precisato che “non possono avere un’influenza sul piano interpretativo le circolari ministeriali , le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l’appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo“. Testualmente la Corte di Cassazione dispone che: ” In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato“.
Si potrebbe azzardare e giungere alla conclusione che neppure nel caso di una rilevazione di un eccesso di velocità talmente evidente la violazione possa essere sanzionata.
In tema di scontro tra un veicolo e un animale la giurisprudenza è stata spesso altalenante, configurando la fattispecie ora sotto la disposizione dell’art. 2043 c.c., con onere della prova a carico del danneggiato, ora sotto quella dell’art. 2052 c.c., con onere a carico del proprietario dell’animale.
Fondamentale passaggio, nell’evoluzione giurisprudenziale, ormai consolidata, è stato proprio quello di individuare quale fosse il soggetto legittimato passivo ovvero responsabile. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto che la fauna selvatica sia di proprietà della Regione. Infatti, alle regioni la legge attribuisce il potere di “emanare norme relative alla gestione ed alla tutela della fauna selvatica” (art. 1, comma 3, l. 157/92): ed è principio antico ed indiscusso del diritto civile che l’attribuzione di qualsiasi potere comporta l’assunzione delle connesse responsabilità.
Pertanto la Regione, ha facoltà di sciogliersi dal vincolo di responsabilità soltanto dando la prova del caso fortuito, secondo un criterio di distribuzione del rischio che si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà degli animali, con la concorrente responsabilità per fatto degli stessi.
Prendendo spunto da una recente sentenza della Corte di Appello di Perugia (25 ottobre 2023) si registra una tendenza della giurisprudenza, in tema di permessi retribuiti ex articolo 104, non uniforme e talvolta contrastante. In alcuni casi, infatti, si è preferita una linea rigida, in virtù del principio della buona fede e pertanto si è deciso che il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che, in relazione al permesso ex articolo 33 della legge 104/1992, si avvalga dello stesso non per l’assistenza al familiare, bensì per attendere ad un’altra attività, integrasse l’ipotesi dell’abuso di diritto. Tale condotta risulterebbe lesiva della buona fede, sottraendosi illegittimamente alla prestazione lavorativa. Peraltro, anche nei confronti dell’ente di previdenza erogatore del trattamento economico vi sarebbe violazione dell’affidamento riposto nel dipendente integrando un’indebita percezione dell’indennità e uno sviamento dell’intervento assistenziale.
Diversamente, in altre pronunce, è stato deciso che solo ove venga a mancare del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro e assistenza al disabile, si è in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto, ovvero di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’ente assicurativo, che genera la responsabilità del dipendente. La recente pronuncia della Corte di Appello di Perugia si inserisce in questo filone giurisprudenziale, secondo la quale la condotta del dipendente che abbia utilizzato un numero non significativo di ore di permesso, rispetto al totale di quelle riconosciute, per svolgere attività che neppure indirettamente integrano gli estremi dell’assistenza al familiare disabile, come appunto nel caso del jogging esaminato dalla Corte territoriale, è rilevante sotto il profilo disciplinare, ma non è di una tale gravità da minacciare irreparabilmente il vincolo fiduciario con il datore di lavoro. Conclude la Corte, in questo caso, che il licenziamento è illegittimo.
Lo dispone la Corte di Appello di Lecce che condanna un uomo per il reato di cui agli artt. 81 cpv c.p., D.Lgs. n.
30 aprile 1992 n. 285, 186, comma 2, e 187, comma 1, eliminando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, comminata dal Tribunale di Lecce.
“La pronuncia, infatti, è conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, autorevolmente sostenuto dalle Sezioni Unite, secondo cui “il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, posto che anche tale mezzo è idoneo a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale, ferma la inapplicabilità concreta delle sanzioni amministrative accessorie previste per tale reato, come, ad es., della sospensione della patente di guida, non praticabile nel caso in cui per la guida del mezzo non sia prevista abilitazione” (cfr. Sez. Un., n. 12316 del 30/01/2002).”La pronuncia, infatti, è conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, autorevolmente sostenuto dalle Sezioni Unite, secondo cui “il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso attraverso la conduzione di una
bicicletta, posto che anche tale mezzo è idoneo a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale, ferma la inapplicabilità concreta delle sanzioni amministrative accessorie previste per tale reato, come, ad es., della sospensione della patente di guida, non praticabile nel caso in cui per la guida del mezzo non sia prevista abilitazione” (cfr. Sez. Un., n. 12316 del 30/01/2002).
Il principio è affermato nella recente pronuncia della Suprema Corte – quarta sezione penale – con la quale non è stata riconosciuta l’ipotesi del caso fortuito e il conseguente esonero da responsabilità del soggetto agente, “trattandosi di un fenomeno naturale, la cui insorgenza è del tutto prevedibile in determinate circostanze“. Corte di Cassazione – Sezione 4 Penale – Sentenza, 1 febbraio 2023 n. 4155
CORTE APPELLO PALERMO – Sentenza n. 1792/2022 pubbl. il 02/11/2022
E’ illegittima la richiesta di pagamento del compenso da parte dell’amministratore di un condominio se questi non abbia, all’atto di accettazione dell’incarico, indicato, in modo specifico ed analitico, l’importo dovuto a titolo di compenso per la sua attività.
Così ha stabilito la Corte d’appello di Palermo, in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da un amministratore di condominio.
La Corte argomenta l’illegittimità della richiesta partendo dal dato normativo, che non pare lasciare dubbi al collegio giudicante. Si sostiene, infatti, che “muovendo dalla natura fiduciaria che caratterizza il rapporto tra l’assemblea del condominio e il suo amministratore, la giurisprudenza ha da sempre individuato nel mandato la tipologia di contratto cui far riferimento per la regolamentazione del relativo rapporto …. Con la legge di riforma del condominio (L. n. 220/2012), tale orientamento è stato poi codificato nel novellato art. 1129, co. 15 c.c., a mente del quale “per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV”, vale a dire le disposizioni di cui agli artt. 1703 e ss., in
tema di contratto di mandato “.
“L’art. 1129 c.c., comma 14, così dispone: “l’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta“.
A giudizio della Corte la norma non lascia spazio ad interpretazioni ulteriori rispetto al dato strettamente letterale e ciò al fine di garantire la massima trasparenza ai condomini e a renderli edotti delle singole voci di cui si compone l’emolumento dell’organo gestorio al momento del conferimento del mandato.
L’indennità di accompagnamento è inquadrata nel sistema dell’assistenza agli invalidi civili ed è erogata dall’INPS.
Consiste in una prestazione economica in favore di soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. E’ compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, dipendente o autonoma, e con la titolarità di una patente speciale. L’indennità di accompagnamento è inoltre compatibile e cumulabile con l’indennità di comunicazione e l’indennità di accompagnamento per cieco assoluto purché siano state concesse per distinte minorazioni, ognuna relativa a differenti status di invalidità (soggetti pluriminorati). E’, invece, incompatibile con l’invalidità ottenute per causa di guerra, lavoro o servizio. Tuttavia è concessa la facoltà di scelta di una o dell’altra.
Per ottenerla, il soggetto interessato, che sia in possesso dei requisiti sanitari [ https://www.inps.it/prestazioni-servizi/indennita-di-accompagnamento-agli-invalidi-civili ], residente stabilmente in Italia, indipendentemente dal reddito, deve presentare una domanda all’INPS. Entro 30 gg l’Istituto previdenziale dovrebbe emettere il provvedimento.
Preliminarmente, deve avviare il processo di accertamento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità. L’interessato deve recarsi da un medico certificatore e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo che indichi i dati anagrafici, il codice fiscale, l’esatta natura delle patologie invalidanti e la relativa diagnosi. L’accertamento del possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità viene eseguito da una Commissione medico-legale presso le Aziende Sanitarie Locali, integrate con un medico INPS https://www.inps.it/prestazioni-servizi/accertamento-sanitario.
L’importo dell’assegno nel 2021 era di € 522,10