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FAMIGLIA – SEPARAZIONE E DIVORZIO

Cass. civ. Sez. I, 13/01/2017, n. 789
SEPARAZIONE DEI CONIUGIAlimenti e mantenimento

In materia di separazione personale dei coniugi, la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, deve essere valutata dal giudice come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni originariamente stabilite in quanto comporta il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico. Ciò deve valere anche in relazione all’assegno di mantenimento al coniuge separato, benché non si possa affermare che il diritto alimentare del coniuge separato sia recessivo rispetto a quello del nuovo figlio, dovendo anche in tale ipotesi valutarsi l’incidenza della circostanza sopravvenuta per verificare se sia in concreto giustificata, ex art. 156, ultimo comma, c.c., la revoca o la modifica delle condizioni già fissate.

Cass. civ. Sez. VI – 1 Ordinanza, 05/12/2016, n. 24821
SEPARAZIONE DEI CONIUGI–  Alimenti e mantenimento

Nel determinare l’assegno periodico per il mantenimento dei figli, il giudice, nel considerare le risorse economiche di entrambi i genitori, deve tener conto anche delle spese sostenute da quello fra essi che dispone di un’abitazione non solo per sé ma anche per la prole.

Cass. civ. Sez. I, 22/09/2016, n. 18559
SEPARAZIONE DEI CONIUGIProvvedimenti riguardo ai figli

L’interesse superiore del minore, al quale solo occorre avere riguardo nel disporre l’affidamento dello stesso ai genitori in maniera condivisa o in via esclusiva, deve intendersi di portata non limitata al desiderio, intuibile o comprensibile, del medesimo di mantenere la bigenitorialità, bensì in funzione del soddisfacimento delle sue oggettive, fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, mantenimento, educazione, istruzione ed assistenza morale, nonché della sua sana ed equilibrata crescita psicologica, morale e materiale. Di talché va censurato il provvedimento di affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, adottato essenzialmente in virtù del rapporto affettivo esistente tra padre e figlio, in quanto ritenuto non intaccato dalla grave conflittualità esistente tra i genitori, qualora sia attestata la scarsa maturità genitoriale del padre nell’affrontare le maggiori responsabilità derivanti da un affido condiviso e la sua inidoneità educativa, in quanto elementi chiaramente in contrasto con l’interesse del minore ad un tale affidamento (nella specie, pertanto, non adeguatamente valutato).

RESPONSABILITA’ CIVILE Responsabilità della Pubblica Amministrazione

Cons. Stato Sez. IV, 30/01/2017, n. 361
Il risarcimento del danno non può mai essere conseguenza automatica dell’annullamento di un atto amministrativo, ma necessita dell’ulteriore positiva verifica circa la ricorrenza dei vari presupposti richiesti dalla legge tra cui quello della colpevole condotta antigiuridica della P.A. (art. 2043 c.c.) (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, sez. II, 1 luglio 2013, n. 6495).

LOCAZIONE DI COSE Contratto di locazione in genere

Cass. civ. Sez. III, 13/12/2016, n. 25503

Il contratto di locazione non registrato è nullo ai sensi dell’art. 1, comma 346, L. 30 dicembre 2004, n. 311; la prestazione compiuta in esecuzione d’ un contratto nullo costituisce un indebito oggettivo, regolato dall’art. 2033 c.c., e non dall’art. 1458 c.c.; l’eventuale irripetibilità di quella prestazione potrà attribuire al solvens, ricorrendone i presupposti, il diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., od al pagamento dell’ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.

MATERIA: RISARCIMENTO DEL DANNO DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE (morte o lesione del congiunto)

Cass. civ. Sez. III, 10/01/2017, n. 238

Danno non patrimoniale

Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, costituisce indebita duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita, e quella che accompagna l’esistenza del soggetto che l’ha subita, altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ma unitariamente ristorato. In caso di morte di una casalinga verificatasi in conseguenza dell’altrui fatto dannoso, i congiunti conviventi hanno diritto al risarcimento del danno, quantificabile in via equitativa, subito per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura ed all’assistenza da essa presumibilmente fornite, atteso che tali prestazioni, benché non produttive di reddito, sono valutabili economicamente, ciò anche nell’ipotesi in cui la vittima fosse solita avvalersi di collaboratori domestici, perché comunque i suoi compiti risultano di maggiore ampiezza, intensità e responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d’opera dipendente.