Corte di Cassazione Sezione 5 Penale Sentenza 14 marzo 2025 n. 10365
La recente pronuncia della sezione penale della Cassazione ha stabilito che la procedura di approvazione e quella di omologazione degli apparecchi di rilevazione della velocità in conformità al dettato normativo di cui all’art. 192 terzo comma del Reg. di esec. del Codice stradale (in attuazione dell’art. 45 co. 6 del medesimo codice, che espressamente distingue l’approvazione dall’omologazione). In particolare per “l’omologazione è richiesto un accertamento, anche mediante prove, da parte dell’Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici, che si avvale, ove necessario, del parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, con specifico riferimento alla rispondenza e alla efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal Regolamento (art. 192 comma 2 cit.); analogamente, “omologazione” ed “approvazione” sono distinte anche in base al dato testuale degli artt. 142 comma 6 C.D.S. e 345 comma 2 del Regolamento” (cit. sentenza 10365/2025).
I giudici hanno potuto constatare che il “prototipo T-EXSPEED V 2.0 prodotto dalla società KR. Srl installato e utilizzato per la rilevazione della velocità, non risulta essere mai stato (n.d.r.: non solo omologato ma nemmeno) approvato, “rilevando come lo stesso sia composto da un “‘unità di ripresa” e da una distinta “unità di elaborazione” – quella specificamente e minuziosamente deputata al calcolo della velocità – e come la certificazione di conformità al prototipo, asseritamente depositato in quanto approvato, della produttrice KR. fosse comunque riferita soltanto all’unità di ripresa (delle immagini) e non a quella, evidentemente cruciale ed esiziale, della elaborazione” (cit. sentenza 10365/2025) della velocità.
In precedenza, anche il Consiglio di Stato, sentenza n. 5693/2008, si era espresso nel senso della distinzione tra la procedura di approvazione e quella di omologazione, come successivamente affermato anche dalla Cassazione Civile con l’ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, la quale ha ulteriormente precisato che “non possono avere un’influenza sul piano interpretativo le circolari ministeriali , le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l’appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo“. Testualmente la Corte di Cassazione dispone che: ” In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato“.
Si potrebbe azzardare e giungere alla conclusione che neppure nel caso di una rilevazione di un eccesso di velocità talmente evidente la violazione possa essere sanzionata.