Ulteriori chiarimenti su autovelox – Omologazione obbligatoria degli apparecchi diversa da approvazione

Corte di Cassazione Sezione 5 Penale Sentenza 14 marzo 2025 n. 10365

La recente pronuncia della sezione penale della Cassazione ha stabilito che la procedura di approvazione e quella di omologazione degli apparecchi di rilevazione della velocità in conformità al dettato normativo di cui all’art. 192 terzo comma del Reg. di esec. del Codice stradale (in attuazione dell’art. 45 co. 6 del medesimo codice, che espressamente distingue l’approvazione dall’omologazione). In particolare per “l’omologazione è richiesto un accertamento, anche mediante prove, da parte dell’Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici, che si avvale, ove necessario, del parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, con specifico riferimento alla rispondenza e alla efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal Regolamento (art. 192 comma 2 cit.); analogamente, “omologazione” ed “approvazione” sono distinte anche in base al dato testuale degli artt. 142 comma 6 C.D.S. e 345 comma 2 del Regolamento” (cit. sentenza 10365/2025).

I giudici hanno potuto constatare che il “prototipo T-EXSPEED V 2.0 prodotto dalla società KR. Srl installato e utilizzato per la rilevazione della velocità, non risulta essere mai stato (n.d.r.: non solo omologato ma nemmeno) approvato, “rilevando come lo stesso sia composto da un “‘unità di ripresa” e da una distinta “unità di elaborazione” – quella specificamente e minuziosamente deputata al calcolo della velocità – e come la certificazione di conformità al prototipo, asseritamente depositato in quanto approvato, della produttrice KR. fosse comunque riferita soltanto all’unità di ripresa (delle immagini) e non a quella, evidentemente cruciale ed esiziale, della elaborazione” (cit. sentenza 10365/2025) della velocità.

In precedenza, anche il Consiglio di Stato, sentenza n. 5693/2008, si era espresso nel senso della distinzione tra la procedura di approvazione e quella di omologazione, come successivamente affermato anche dalla Cassazione Civile con l’ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, la quale ha ulteriormente precisato che “non possono avere un’influenza sul piano interpretativo le circolari ministeriali , le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l’appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo“. Testualmente la Corte di Cassazione dispone che: ” In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato“.

Si potrebbe azzardare e giungere alla conclusione che neppure nel caso di una rilevazione di un eccesso di velocità talmente evidente la violazione possa essere sanzionata.

La Cassazione afferma il principio che l’abbagliamento dai raggi solari non rientra nelle ipotesi di caso fortuito e il conducente è tenuto alla massima cautela per potersi fermare in presenza di prevedibili ostacoli.

Il principio è affermato nella recente pronuncia della Suprema Corte – quarta sezione penale – con la quale non è stata riconosciuta l’ipotesi del caso fortuito e il conseguente esonero da responsabilità del soggetto agente, “trattandosi di un fenomeno naturale, la cui insorgenza è del tutto prevedibile in determinate circostanze“. Corte di Cassazione – Sezione 4 Penale – Sentenza, 1 febbraio 2023 n. 4155

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Cass. civ., 9 luglio 2019 n. 18324

È vessatoria la clausola del contratto di assicurazione Rc auto che prevede la rivalsa della compagnia per i danni provocati dal sinistro se il conducente guidava in stato di ebbrezza.

Così la Suprema Corte: “Le clausole di polizza, che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall’assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall’art. 1370 cod. civ., e, pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all’assicuratore medesimo”; cfr. in termini Cass., 3, n. 668 del 18/1/2016: “Nell’interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all’ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., e, in particolare, a quello dell’interpretazione contro il predisponente, di cui all’art. 1370 c.c.”)

Autovelox: avviso e taratura

La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nell’ordinanza n. 1661/2019 torna a ribadire l’obbligo della P. A. di avvisare  gli automobilisti con idonea informazione dell’installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità, configurandosi, in difetto, l’illegittimità del relativo verbale di contestazione.

La preventiva segnalazione univoca e adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico e inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell’utenza stradale, la cui violazione, pertanto, non può non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità.

Inoltre ha confermato che, in caso di contestazione circa l’affidabilità dell’apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se l’apparecchio è stato sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura.

AUTOVELOX – Segnalazione della postazione e validità del verbale

Cass. civ. Sez. II, Sent., 28-03-2017, n. 7949

La recente pronuncia della Suprema Corte afferma che i segnali stradali e dispositivi di segnalazione luminosa devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. Tra il segnale che indica la presenza dell’autovelox, e lo stesso dispositivo, può intercorrere una distanza massima di quattro chilometri, ma il codice della strada non stabilisce alcuna distanza minima.

<<è corretto che la validità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante “autovelox”, sia subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata. La circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante “autovelox” non sia indicato se la presenza dell’apparecchio fosse stata preventiva mente segnalata mediante apposito cartello non rende, peraltro, nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica sia stata accertata o ammessa l’esistenza.

Come considerato da questa Corte (Cass. Sez. 2, 12/05/2016, n. 9770, in motivazione; Cass. Sez. 6 – 2, 15/11/2013, n. 25769), ai sensi del D.M. 15 agosto 2007, art. 2, i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati “con adeguato anticipo” rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare, è necessario che non vi sia tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento una distanza superiore a quattro chilometri, mentre non è stabilita una distanza minima, nè assume rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada>>.

CIRCOLAZIONE STRADALE – Strada privata ad uso pubblico: il Comune è responsabile della manutenzione.

Cassazione Civile, sez. VI-3, ordinanza 07/02/2017 n° 3216.- “E’ in colpa la pubblica amministrazione la quale né provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le vie pubbliche, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada, né provveda ad inibirne l’uso generalizzato. Ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d’una strada, la natura privata di questa non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell’amministrazione comunale, se per la destinazione dell’area o perle sue condizioni oggettive, l’amministrazione era tenuta alla sua manutenzione”