RESPONSABILITA’ CIVILE

Cassazione civile, sez. III, sentenza 7 febbraio 2017, n. 3136

Anche per il bene salute, il nesso di causalità può esistere non solo in relazione al rapporto tra fatto ed evento dannoso, ma anche tra fatto ed accelerazione dell’evento. A confermarlo è la Corte di cassazione che, con sentenza n. 3136 del 7 febbraio 2017, si pronuncia in tema di risarcimento del danno in un caso che aveva visto coinvolto un paziente rimasto paralizzato ad entrambi gli arti inferiori per essere stato sottoposto a due interventi di erniectomia.”

Tribunale di Ascoli, con sentenza del 24 ottobre 2016
Danno cagionato da animali

Se accarezzi un cane e ti morde non sempre hai diritto al risarcimento: a fronte di un danno causato da un morso di cane, il Tribunale di Ascoli ha ritenuto  che il sinistro è dovuto a responsabilità esclusiva del danneggiato, che aveva imprudentemente cercato di accarezzare un cane legato ed innervosito.

RESPONSABILITA’ CIVILE Responsabilità della Pubblica Amministrazione

Cons. Stato Sez. IV, 30/01/2017, n. 361
Il risarcimento del danno non può mai essere conseguenza automatica dell’annullamento di un atto amministrativo, ma necessita dell’ulteriore positiva verifica circa la ricorrenza dei vari presupposti richiesti dalla legge tra cui quello della colpevole condotta antigiuridica della P.A. (art. 2043 c.c.) (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, sez. II, 1 luglio 2013, n. 6495).

MATERIA: RISARCIMENTO DEL DANNO DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE (morte o lesione del congiunto)

Cass. civ. Sez. III, 10/01/2017, n. 238

Danno non patrimoniale

Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, costituisce indebita duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita, e quella che accompagna l’esistenza del soggetto che l’ha subita, altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ma unitariamente ristorato. In caso di morte di una casalinga verificatasi in conseguenza dell’altrui fatto dannoso, i congiunti conviventi hanno diritto al risarcimento del danno, quantificabile in via equitativa, subito per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura ed all’assistenza da essa presumibilmente fornite, atteso che tali prestazioni, benché non produttive di reddito, sono valutabili economicamente, ciò anche nell’ipotesi in cui la vittima fosse solita avvalersi di collaboratori domestici, perché comunque i suoi compiti risultano di maggiore ampiezza, intensità e responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d’opera dipendente.