RESPONSABILITA’ MEDICA

Cass. civ. Sez. III, 31/10/2017, n. 25849

Le Sezioni Unite della Corte hanno già avuto modo di affermare in tema di responsabilità medica da nascita indesiderata, il genitore che agisce per il risarcimento del danno ha l’onere di provare che la madre avrebbe esercitato la facoltà d’interrompere la gravidanza – ricorrendone le condizioni di legge – ove fosse stata tempestivamente infoimata dell’anomalia fetale; quest’onere può essere assolto tramite praesumptio hominis, in base a inferenze desumibili dagli elementi di prova in atti, quali il ricorso al consulto medico funzionale alla conoscenza dello stato di salute del nascituro, le precarie condizioni psico-fisiche della gestante o le sue pregresse manifestazioni di pensiero propense all’opzione abortiva, gravando sul medico la prova contraria, i.e. che la donna non si sarebbe determinata all’aborto per qualsivoglia ragione personale (cfr. Cass., Sez. Un., 22/12/2015, n. 25767 e, da ultimo Cass. civ. Sez. 3, Sent., 11-04-2017, n. 9251).

Responsabilità medica: la nuova legge sul rischio clinico e la sicurezza delle cure in G. U. n. 64 .17 marzo 2017. L. 8.03.17, n. 24 disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, responsabilità professionale delle strutture e degli esercenti le professioni sanitarie.

La nuova disciplina mira ad un duplice obiettivo: spostare sulle strutture sanitarie, pubbliche o private, il maggior carico della responsabilità alleggerendo i medici, che continueranno a rispondere sempre e comunque ex art. 2043 c.c. in determinate circostanze, permettendo loro una “medicina meno difensiva” che consenta di operare con maggiore serenità; l’altro obiettivo è rappresentato dalla costruzione di un sistema risarcitorio “rafforzato” con la previsione di un sistema assicurativo obbligatorio, oltre che alla  realizzazione di un efficiente sistema di sicurezza delle cure e di prevenzione dei rischi.

Art. 7.  Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria:

1.  La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.

2. omissis

3.  L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell’esercente la professione sanitaria ai sensi dell’articolo 5 della presente legge e dell’articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall’articolo 6 della presente legge.

4.  Il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo.