Corso di Alta Formazione in “Gestori della crisi da Sovraindebitamento del consumatore e dell’impresa
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Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 13/04/2017, n. 9558
L’obbligo del locatore, in relazione ad immobili adibiti ad uso non abitativo convenzionalmente destinati ad una determinata attività, il cui esercizio richieda specifici titoli autorizzativi, dipendenti anche dall’adeguatezza del bene sotto il profilo edilizio (abitabilità ed alla sua idoneità all’esercizio di una specifica attività commerciale), sussiste solo quando la mancanza di tali titoli autorizzativi dipenda da carenze intrinseche o da caratteristiche proprie del bene locato, così da impedire il rilascio degli atti amministrativi necessari e, quindi, da non consentire in nessun caso l’esercizio lecito dell’attività del conduttore conformemente all’uso pattuito. soltanto in questa ipotesi può configurarsi l’inadempimento del locatore, fatto salvo il caso in cui quest’ultimo abbia assunto l’obbligo specifico di ottenere i necessari titoli abilitativi o, di converso, sia conosciuta e consapevolmente accettata dal conduttore l’assoluta impossibilità di ottenerli.
nel campo civile
Come cambieranno le competenze del Giudice di Pace? Il Consiglio dei ministri ha approvato in prima lettura il decreto legislativo di riordino dell’intera magistratura onoraria. Le principali novità:
-la competenza per valore sulle cause aventi per oggetto beni mobili viene estesa da 5mila euro a 30mila euro. Quindi un risarcimento danni o un recupero crediti che arriva fino al nuovo tetto sarà di competenza esclusiva del Giudice di Pace e le parti non potranno più rivolgersi al Tribunale;
-la competenza per valore sulle cause aventi per oggetto incidenti stradali viene portata dagli attuali 20mila euro a 50mila euro;
-dai precedenti 5mila, che diventano 50mila per gli incidenti stradali al posto dei precedenti 20mila;
-le decisioni secondo equità potranno riguardare tutte le cause di valore fino a 2.500 euro (attualmente il limite è di 1.100 euro);
-a prescindere dal valore della controversia, il Giudice di Pace avrà competenza esclusiva per tutte le cause in materia di condominio, previo esperimento del tentativo di mediazione.
nel campo penale
Anche nel campo penale la riforma prevede un aumento delle competenze del Giudice di Pace. In particolare:
-viene assegnata ai giudici di pace la giurisdizione sulle minacce aggravate, sulle contravvenzioni per il rifiuto di indicazione al pubblico ufficiale di informazioni sulla propria identità personale e quelle relative all’abbandono e uccisione di animali;
-viene attribuita competenza sulle contravvenzioni per la sicurezza alimentare. La carriera Il giudice di Pace viene inquadrato nell’ambito della magistratura onoraria, quella cioè a tempo limitato;
-l’incarico non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Pertanto, al giudice di Pace non può essere richiesto un impegno superiore a due giorni a settimana.
Ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie è corrisposta, con cadenza trimestrale, un’indennità annuale lorda in misura fissa di 16.140 euro, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali. Ai fini previdenziali, il Giudice di Pace viene iscritto alla Gestione separata dell’Inps. Il regime d’iscrizione obbligatoria non si applica ai magistrati onorari che risultino iscritti agli albi forensi.
Cass. civ. Sez. V, 17/03/2017, n. 6947 – La Corte di Cassazione nell’accogliere il ricorso di un contribuente – libero porfessionista – ha ribadito il concetto che i prelievi bancari non generano presuntivamente reddito atteso che <<L’art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 228 del 24 settembre 2014 limitatamente alle parole “o compensi”, ritenendo che la presunzione posta dalla citata norma con riferimento ai compensi percepiti dai lavoratori autonomi sia lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito.
E’ quindi venuta meno la presunzione, che la citata disposizione poneva, di imputazione dei prelevamenti operati sui conti correnti bancari ai ricavi conseguiti nella propria attività dal lavoratore autonomo o dal professionista intellettuale spostandosi, quindi, sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare che i prelevamenti ingiustificati dal conto corrente bancario e non annotati nelle scritture contabili siano stati utilizzati dal libero professionista per acquisti inerenti alla produzione del reddito, conseguendone dei ricavi.>>
La Cassazione penale, sez. II, ha stabilito che la mancata restituzione di una somma ricevuta in acconto prezzo di un preliminare successivamente risolto, non costituisce appropriazione indebita, laddove il denaro non abbia ricevuto uno specifico vincolo di destinazione al momento del conferimento.
“L’essenza ed il fondamento del reato di appropriazione indebita consiste nella lesione del diritto di proprietà o di altro diritto reale mediante l’abuso di cosa o denaro altrui: infatti, come hanno precisato le SSUU con la sentenza n 1327/2005, nell’appropriazione indebita “il denaro o la cosa mobile di cui l’agente si appropria, non fanno mai parte ab origine del “patrimonio” del possessore, ma si tratta sempre di denaro o di cose di “proprietà” diretta od indiretta di altri, che pur confluendo per una determinata ragione nel “patrimonio” dell’agente, non divengono, proprio per il vincolo di destinazione che le caratterizza, di sua proprietà, in deroga – come espressamente previsto dall’art. 646 c.p., ai principi del diritto civile in tema di acquisto della proprietà delle cose fungibili (cfr. Cass., sez. 2^, 17 giugno 1977, n. 2445, Pomar, RV. 137092).
Non potrà invece ritenersi responsabile di appropriazione indebita colui che non adempia ad obbligazioni pecuniarie cui avrebbe dovuto far fronte con quote del proprio patrimonio non conferite e vincolate a tale scopo.
“Ed è proprio in applicazione di tali principii che, ad es., questa Corte ha ritenuto la configurabilità del delitto di appropriazione indebita in una fattispecie in cui al denaro consegnato perchè fossero estinte delle ipoteche (Cass. 47533/2015 riv 266370) o pagati i diritti doganali (Cass. 25281/2016 Rv. 267013), il possessore dette una destinazione diversa. La questione, quindi, alla fin fine, si risolve nello stabilire se l’acconto prezzo relativo ad un preliminare che la parte promissaria acquirente versa al promittente venditore, abbia un vincolo di destinazione ovvero entri a far parte del patrimonio dell’accipiens sicchè, stante la fungibilità del denaro, è ipotizzabile solo un obbligo di restituzione di natura civilistica. Sul punto, ritiene questa Corte – pur prendendo atto della contraria decisione di Cass. 48136/2013 rv. 257483 – di dover dare continuità a quella giurisprudenza secondo la quale “la mancata restituzione della caparra non configura l’ipotesi criminosa di cui all’art. 646 c.p., difettando il presupposto essenziale dell’impossessamento di cosa altrui, poichè la somma (o la cosa fungibile) data a tale titolo passa nel patrimonio dell’accipiens, il quale ne diventa proprietario ed è tenuto in caso di adempimento ad imputarla alla prestazione dovutagli e in caso di inadempimento alla restituzione (trattandosi di cose fungibili) di danaro o cose dello stesso genere in quantità doppia”: Cass. 5732/1982 riv 154152; Cass. 24669/2007 ha ribadito che ove la somma “non sia stata corrisposta al percettore con uno specifico mandato atto a tracciare la destinazione finale della somma stessa – il che determinerebbe in capo all’accipiens la posizione di mero detentore del denaro che resterebbe fino all’esecuzione del mandato di proprietà del dante causa – ma sia stata invece erogata a titolo di prezzo, parziale o totale di una normale compravendita, neppure l’ipotesi della appropriazione indebita può essere configurata.”