MANTENIMENTO. ANCHE IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO FA CESSARE L’OBBLIGO PER IL GENITORE DI CORRISPONDERE L’ASSEGNO. CASSAZIONE 40282/2021

La Corte di Cassazione ha affermato che l’assegno di mantenimento al figlio viene meno, anche se questi firma un contratto a tempo determinato, valorizzando l’importanza dell’indipendenza del figlio e del suo ingresso nel mondo del lavoro. Da questo momento, dal momento in cui, cioè, il figlio maggiorenne ha conseguito la capacità di far fronte alle sue esigenze, ed il suo conseguente inserimento nel mondo del lavoro con un’attività che sia retribuita in modo tale da consentirgli di provvedere a sé stesso, viene esclusa la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento.

Condizione è che la durata del contratto non abbia un termine eccessivamente breve, tipico dei contratti stagionali o a “chiamata”. In tale ipotesi, la Cassazione evidenzia che la durata del contratto non conduce alla stabilità economica, bensì all’instabilità, con la conseguenza che l’obbligo al mantenimento non viene a cessare.

Protezione privacy – minori – social networks

Tribunale Rieti, Ord., 07-03-2019

La tutela della vita privata e dell’immagine dei minori ha trovato tradizionalmente cittadinanza, nel nostro ordinamento, nell’art. 10 c.c.(tutela dell’immagine); negli artt. 4,7 8 e 145 d.lgs 196/2003(tutela della riservatezza dei dati personali) nonché nella legge di ratifica n. 176/1991 della Convenzione di New York del 20-11-1989, (“1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti”).

La diffusione delle immagini legata allo sviluppo di internet e al mondo dei social, ha reso necessario un adattamento normativo, più adeguato alle nuove realtà digitali. Allo scopo è intervenuto l’art. 38 del regolamento UE n. 679/2016 (entrato in vigore nel nostro ordinamento nel 2018) che dispone che: “i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali…”; ulteriormente, l’ art. 8 del regolamento – Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell’informazione – prevede che “… il consenso, per quanto riguarda l’offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per legge un’età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni.”

La pronuncia del Tribunale di Rieti, indicata in epigrafe, ha ritenuto legittima, in caso di genitori separati, la richiesta di tutela d’urgenza, invocata da uno dei genitori, e per questo ha disposto la immediata rimozione di immagini, informazioni, dati relativi ai minori inseriti su social networks, comunque denominati ed inibito la diffusione in social networks, comunque denominati, e nei mass media delle immagini, delle informazioni e di ogni dato relativo ai minori in assenza del consenso di entrambi i genitori.

Divorzio -Assegno di mantenimento -Famiglia di fatto instaurata dal beneficiario -Perdita del diritto all’assegno divorzile

Prima Sezione Civile, ordinanza interlocutoria 17 dicembre 2020, n. 28995, Pres. F.A. Genovese, Est. L. Scalia

La Prima sezione civile ha rimesso gli atti al Primo presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite della S.C. di una questione di particolare importanza ovvero se l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, faccia venire meno in maniera automatica il diritto all’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, ovvero al contrario se ne possa affermare la perduranza, valorizzando il contributo dato dall’avente diritto al patrimonio della famiglia e dell’altro coniuge, nel diverso contesto sociale di riferimento.

COVID – SCUOLA – LAVORO – MINORENNI INFRAQUATTORDICENNI

Comincia la scuola e le famiglie fanno i conti con permessi e congedi per la malattia dei figli. Quest’anno si aggiungono, al resto, tutte le conseguenze legate alla pandemia e quarantena. In soccorso, ma soltanto fino al 31.12.2020, vengono le disposizioni previste dal decreto DL 08/09/2020, n. 111, che di seguito viene trascritto:

Art. 5.  Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici

1.  Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
2.  Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
3.  Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 2 è riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 6, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
4.  Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1 o 2, ovvero svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.
5.  Il beneficio di cui al presente articolo può essere riconosciuto, ai sensi del comma 6, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.

Si è posto qualche problema interpretativo nelle ipotesi di coniugi separati e di compimento del 14° anno nel periodo della quarantena.

Nella prima ipotesi, potrebbe rilevare l’affidamento esclusivo concordato tra i coniugi ovvero disposto dal Giudice oppure il collocamento preferenziale in caso di affido condiviso. Ove non sia stato previsto o disposto il collocamento preferenziale presso uno dei genitori, il diritto dovrebbe spettare ad entrambi, quanto meno nel periodo in cui ognuno di essi ha la custodia del figlio.

L’altro problema interpretativo, per motivi di opportunità e di tutela di diritti costituzionalmente garantiti, dovrebbe risolversi nel senso di proseguire con il regime vigente al momento in cui insorge la malattia e quindi inzia la quarantena, consentendo al genitore di continuare a beneficiare del congedo.

PENSIONI E DIRITTI – Reversibilità per la vedova di coppia omosessuale

Con una decisione “storica” e poco diffusa dagli organi di informazione, il Tribunale di Foggia, con una sentenza di ottobre 2019, ha riconosciuto alla vedova di una coppia di lesbiche il diritto a ottenere la pensione di reversibilita’. La coppia aveva redatto un testamento nel quale si erano nominate, reciprocamente, eredi ed avevano chiesto di essere registrate in un unico stato di famiglia. La morte della compagna era avvenuta nel 2011, anteriormente alla legge Cirinnà, e pertanto l’unione non era per così dire “certificata”.

Con questa sentenza, per la prima volta, si riconosce un diritto a legami anteriori al 2016. La sentenza è ormai divenuta definitiva in quanto l’INPS non ha proposta appello

Successione e beneficairio di polizza assicurativa

E’ sempre più frequente il caso di nomina di un beneficiario di una polizza assicurativa da parte del de cuius che lascia anche scheda una testamentaria incompatibile con la designazione di beneficiario. Quale disposizione prevale?

Il quesito lo risolve la giurisprudenza della Cassazione con questa sentenza – Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 15/10/2018, n. 25635: La nomina nel testamento di un terzo quale erede universale, sic et simpliciter, non è sufficiente a superare la designazione degli eredi legittimi quali beneficiari di una polizza assicurativa sulla vita effettuata dal de cuius nel contratto di assicurazione. E’ necessario, invece, che il testatore revochi espressamente la designazione dei beneficiari della polizza e nomini un nuovo beneficiario di quel contratto assicurativo: in tal caso il diritto alla riscossione del premio spetta al beneficiario nominato nel testamento.

Assegno di separazione

La Suprema Corte con una recente decisione (ordinanza n.26084 del 2019)  ha riconfermato che non rileva il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio per il riconoscimento e quantificazione dell’assegno di separazione. E ciò perché l’assegno  c.d. di separazione assolve principalmente ad una funzione assistenziale, ed il tenore di vita non costituisce un parametro di riferimento per la determinazione dell’assegno di separazione.

L’assegno di separazione (come quello divorzile) non va, quindi, rapportato né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro dell’autosufficienza  economica, ma in misura tale da garantire all’avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo familiare.

Separazione coniugi – Affidamento esclusivo o condiviso?

Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-01-2017, n. 27
L’affidamento condiviso rappresenta il regime ordinario derogabile, con un affido esclusivo ad uno dei genitori, soltanto laddove sia riscontrata, nell’interesse del minore, l’inidoneità educativa dell’altro genitore, non essendo sufficiente ad impedire l’affidamento ad entrambi i genitori l’eccessiva litigiosità. La Suprema Corte motiva il suddetto principio confermando “l’orientamente secondo cui l’affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori (che non esclude che essi siano collocati presso uno di essi con previsione di uno specifico regime di visita con l’altro) costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall’esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l’interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all’idoneità del genitore affidatario e all’inidoneità educativa alla manifesta carenza dell’altro genitore”.

SEPARAZIONE DEI CONIUGI Provvedimenti riguardo ai figli

Cass. civ. Sez. VI – 1 Ordinanza, 15/02/2017, n. 4060

In tema di separazione dei coniugi, riguardo ai rapporti con i figli, “non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione di concertazione preventiva con l’altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, costituente decisione di maggiore interesse per il figlio. Ne discende che sussiste, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso, qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso”. La ratio che la legislazione sull’affido condiviso privilegia è una linea comune dei genitori in materia di scelte educative che riguardano i figli, tanto è vero che, se agiscono d’intesa, essi possono in molti casi anche modificare di comune accordo le stesse indicazioni frornite dal giudice. Nondimeno, quando il rapporto tra i genitori non consente il raggiungimento di un’intesa, occorre assicurare ancora la tutela del migliore interesse del minore e l’opposizione di un genitore non può paralizzare l’adozione di ogni iniziativa che riguardi un figlio minorenne, specie se di rilevante interesse, e neppure è necessario ritrovare l’intesa prima che l’iniziativa sia intrapresa, fermo restando che compete al giudice, ove ne sia richiesto, verificare se la scelta adottata corrisponde effettivamente all’interesse del minore.

SEPARAZIONE DEI CONIUGI- Alimenti e mantenimento

Cass. civ. Sez. I, 13/01/2017, n. 789

In materia di separazione personale dei coniugi, la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, deve essere valutata dal giudice come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni originariamente stabilite in quanto comporta il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico. Ciò deve valere anche in relazione all’assegno di mantenimento al coniuge separato, benché non si possa affermare che il diritto alimentare del coniuge separato sia recessivo rispetto a quello del nuovo figlio, dovendo anche in tale ipotesi valutarsi l’incidenza della circostanza sopravvenuta per verificare se sia in concreto giustificata, ex art. 156, ultimo comma, c.c., la revoca o la modifica delle condizioni già fissate.