La previsione di cui all’art. 13 d.lgs. 74/2000, introdotta con l’art. 11, comma 1, d.lgs. 158/2015 (pubblicato il 7.10.2015 ed entrato in vigore il 22.10.2015) sancisce la non punibilità per i delitti di cui agli artt. 10 bis – 10 ter – 10 quater e la non applicazione delle pene accessorie ex art. 12 nel caso di pagamento integrale dell’imposta dovuta, comprensiva di interessi e sanzioni, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado. Ad applicare la disciplina e precisarne i limiti di applocazione è la Suprema Corte con la sentenza Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20/12/2016) 09-03-2017, n. 11417, con la quale ribadisce il concetto secondo cui “E’ fondato ed assorbente il motivo con il quale è stato invocato lo ius superveniens relativamente alla causa di non punibilità di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 13, introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 11, comma 1, (pubblicato il 7.10.15 ed entrato in vigore il 22.10.2015). Tale norma prevede che “i reati di cui agli art. 10 bis e 10 ter, e art. 10 quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonchè del ravvedimento operoso”. Al riguardo è stato di recente affermato il principio secondo cui, in tema di reati tributari, la suddetta causa di non punibilità è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 158 del 2015 , anche qualora, alla data predetta, era già stato aperto il dibattimento (Sez. 3, n. 40314 del 30/03/2016, Fregolent, Rv. 267807). In tale arresto giurisprudenziale, che si condivide, si sostiene che la modifica normativa introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 11, ha attribuito all’integrale pagamento dei debiti tributari, nel caso dei reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 10 bis e 10 ter, e art. 10 quater, comma 1, efficacia estintiva, e non più soltanto attenuante. Pur indicando nella dichiarazione di apertura del dibattimento il limite di rilevanza della causa estintiva, si rileva che la diversa natura giuridica e la più ampia efficacia attribuite alla fattispecie implica, nei procedimenti in corso al momento dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 158 del 2015 , la necessità di una parificazione degli effetti della causa di non punibilità anche nei casi in cui sia stata superata la preclusione “procedimentale”.