Autonomia contrattuale – locazioni

Cass. civ. Sez. Unite, 08/03/2019, n. 6882

Tra locatore e conduttore, in un contratto di locazione ad uso diverso da abitazione, può validamente prevedersi una clausola  secondo la quale, nel corso dell’intera durata del rapporto, il conduttore si farà carico di ogni tassa, imposta e onere relativo al bene locato, manlevando il locatore dal pagamento degli stessi. Tale clausola opera come un’ntegrazione del canone di locazione e non genera alcun effetto traslativo, nei confronti del “fisco”, a carico del conduttore, il quale rimane obbligato soltanto nei confronti del locatore, unico “titolare passivo” delle imposte gravanti sull’immobile.

Illegittimo l’accertamento da comparazione con studi di settore

La Corte di Cassazione (ordinanza n. 8238/18) ha affermato il seguente principio: è illegittimo l’avviso di accertamento emesso sulla base di uno scarto notevole tra quanto dichiarato e quanto previsto dagli studi di settore. La Corte completo il concetto affermanda che “la mera comparazione tra gli introiti dichiarati e presunti non rappresenta di per se’ un elemento presuntivo dotato di gravita’, precisione e concordanza cosi’ come richiesto dall’articolo 39 del Dpr 600/1973.”

La sentenza  è perciò stata cassata  con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia perche’ rivaluti meglio e con maggiori dettagli le modalita’ di accertamento.

LOCAZIONE – mancata registrazione – nullità sanabile ex tunc

 

Cass. civ. Sez. VI – 3 Ordinanza, 06/09/2017, n. 20858
La mancata registrazione del contratto di locazione avente ad oggetto beni immobili, è sanzionato, ai sensi dell’art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004, da nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c., la quale, per espressa previsione di  sanatoria  e in virtù dell’istituto del ravvedimento operoso, risulta sanata con effetti ex tunc dalla tardiva registrazione del contratto stesso, implicitamente ammessa dalla normativa tributaria, coerentemente con l’esigenza di contrastare l’evasione fiscale e, nel contempo, di mantenere stabili gli effetti negoziali voluti dalle parti, nonché con il superamento del tradizionale principio di non interferenza della normativa tributaria con gli effetti civilistici del contratto, progressivamente affermatosi a partire dal 1998.

AVVISO DI ACCERTAMENTO – notifica via pec inesistente

COMMISSIONE TRIBUTARIA MILANO 3700/2016

La CTR di Milano, con la sentenza in oggetto, ha considerato la notifica via pec (fino al 1° luglio 2017 prevista dal legislatore solo per le cartelle esattoriali) fuori da ogni schema legale di notificazione, tanto che non può essere considerata nulla, ma piuttosto del tutto inesistente.

A differenza della nullità, l’inesistenza rappresenta un vizio radicale del procedimento, che espilca i suoi effetti sulla conseguente inesistenza dell’atto fin dall’origine, ed è insuscettibile di sanatoria.

Contenzioso tributario – L’esecuzione delle sentenze delle Commissioni tributarie nel d.m. n. 22/2017

Secondo una discutibile, finalmente superata, interpretazione dell’Agenzia delle entrate, l’art. 69 del d.lgs. n. 546 del 1992 doveva interpretarsi nel senso che le sentenze emesse dal giudice tributario divenivano esecutive solo se a favore degli Uffici; se, al contrario, la senteza era favorevole al contribuente, questi non avrebbe potuto chiedere  il rimborso delle imposte se non dopo il termine di 90 giorni, ritenuto, peraltro, termine ordinatorio e non perentorio. Il d.lgs. 156/2015 ha finalmente posto fine all’evidente disparità di trattamento tra l’Erario e il contribuente dispondendo che le sentenze emesse dalla Commissione tributaria divengano esecutive per tutte le parti del processo. Con decreto n. 22 del 2017, si è definitvamente dato  attuazione al regime di immediata esecuzione.

Di seguito si riporta la formula contenuta nel «nuovo» art. 69:

1.  Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive. Tuttavia il pagamento di somme dell’importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell’istante, alla prestazione di idonea garanzia.

2. …

3.  I costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all’esito definitivo del giudizio.

4.  Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta.

5.  In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere l’ottemperanza a norma dell’articolo 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.”

Il pagamento delle ritenute estingue il reato – Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20/12/2016) 09-03-2017, n. 11417

La previsione di cui all’art. 13 d.lgs. 74/2000, introdotta con l’art. 11, comma 1, d.lgs. 158/2015 (pubblicato il 7.10.2015 ed entrato in vigore il 22.10.2015) sancisce la non punibilità per i delitti di cui agli artt. 10 bis10 ter10 quater e la non applicazione delle pene accessorie ex art. 12 nel caso di pagamento integrale dell’imposta dovuta, comprensiva di interessi e sanzioni, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado. Ad applicare la disciplina e precisarne i limiti di applocazione è la Suprema Corte con la sentenza Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20/12/2016) 09-03-2017, n. 11417, con la quale ribadisce il concetto secondo cui “E’ fondato ed assorbente il motivo con il quale è stato invocato lo ius superveniens relativamente alla causa di non punibilità di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 13, introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 11, comma 1, (pubblicato il 7.10.15 ed entrato in vigore il 22.10.2015). Tale norma prevede che “i reati di cui agli art. 10 bis e 10 ter, e art. 10 quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonchè del ravvedimento operoso”. Al riguardo è stato di recente affermato il principio secondo cui, in tema di reati tributari, la suddetta causa di non punibilità è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 158 del 2015 , anche qualora, alla data predetta, era già stato aperto il dibattimento (Sez. 3, n. 40314 del 30/03/2016, Fregolent, Rv. 267807). In tale arresto giurisprudenziale, che si condivide, si sostiene che la modifica normativa introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 11, ha attribuito all’integrale pagamento dei debiti tributari, nel caso dei reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 10 bis e 10 ter, e art. 10 quater, comma 1, efficacia estintiva, e non più soltanto attenuante. Pur indicando nella dichiarazione di apertura del dibattimento il limite di rilevanza della causa estintiva, si rileva che la diversa natura giuridica e la più ampia efficacia attribuite alla fattispecie implica, nei procedimenti in corso al momento dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 158 del 2015 , la necessità di una parificazione degli effetti della causa di non punibilità anche nei casi in cui sia stata superata la preclusione “procedimentale”.

TRIBUTARIO – Notifica della cartella a mezzo del servizio postale privato inesistente

Commissione Tributaria Provinciale, Pisa, sez. III, sentenza 06/12/2016 n° 478

La Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, accogliendo il ricorso del contribuente, ha annullato alcune cartelle di pagamento illegittimamente notificate. Il principio si allinea all’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza 2 ottobre 2015, n. 19704, secondo cui “non  è  sufficiente la prova della piena conoscenza dell’atto  ai  fini  della  decorrenza  dei  suddetti termini ma è necessaria una  comunicazione   effettuata  nei  modi  previsti dalla legge…“.

Le ragioni del ricorso si fondavano sul principo secondo cui le notifiche degli atti di riscossione,  eseguite ai sensi e per gli effetti dell’art. 140 c.p.c. quando la raccomandata informativa, necessaria per il perfezionamento della procedura notificatoria, viene inviata a mezzo di un servizio postale privato (come Nexive) devono ritenersi inesistenti, in quanto la normativa di settore, affida il servizio universale postale alle sole Poste Italiane fino al 2026, come peraltro confermato dalla stessa Autorità garante per le comunicazioni. Ulteriori pronunce di legittimità hanno ritenuto di dare piena applicazione a tale dato normativo, precisando che per ritenere pienamente ed efficamente attuata la procedura di cui all’art. 140 c.p.c. è necessario che  l’invio della raccomandata informativa venga eseguito a mezzo del servizio postale nazionale, con  la conseguenza che, qualora  tale adempimento sia affidato ad “un’agenzia privata di  recapito,  esso   non   è conforme  alla  formalità prescritta dall’art. 140 c.p.c.  e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio. Deve, quindi, essere rilevata l’inesistenza della notifica effettuata dal Concessionario della riscossione a mezzo agenzia  privata  di  recapiti

IMPOSTE E TASSE IN GENERE Avviso di accertamento

Cass. civ. Sez. V, 12/01/2017, n. 562

In tema di diritti e garanzie del contribuente, l’art. 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212, nel disciplinare la chiarezza e motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria, stabilisce che questi devono essere motivati secondo quanto prescritto dall’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Peraltro, se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, “per relationem”, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama.

IMPOSTE E TASSE – Contenzioso tributario in genere

Cass. civ. Sez. V, 03/02/2017, n. 2875

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, per i tributi cd. armonizzati, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa.

Cass. civ. Sez. V, 12/01/2017, n. 573
SENTENZA PENALE
Formule di proscioglimento – il fatto non sussiste e non costituisce reato

Nel processo tributario, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula “perché il fatto non sussiste”, non spiega automaticamente efficacia di giudicato, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale nell’esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui detta sentenza è destinata ad operare.