MANTENIMENTO. ANCHE IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO FA CESSARE L’OBBLIGO PER IL GENITORE DI CORRISPONDERE L’ASSEGNO. CASSAZIONE 40282/2021

La Corte di Cassazione ha affermato che l’assegno di mantenimento al figlio viene meno, anche se questi firma un contratto a tempo determinato, valorizzando l’importanza dell’indipendenza del figlio e del suo ingresso nel mondo del lavoro. Da questo momento, dal momento in cui, cioè, il figlio maggiorenne ha conseguito la capacità di far fronte alle sue esigenze, ed il suo conseguente inserimento nel mondo del lavoro con un’attività che sia retribuita in modo tale da consentirgli di provvedere a sé stesso, viene esclusa la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento.

Condizione è che la durata del contratto non abbia un termine eccessivamente breve, tipico dei contratti stagionali o a “chiamata”. In tale ipotesi, la Cassazione evidenzia che la durata del contratto non conduce alla stabilità economica, bensì all’instabilità, con la conseguenza che l’obbligo al mantenimento non viene a cessare.

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