Una sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia, confermata dalla Corte di Appello di Bologna e dalla Corte di Cassazione, rigettava la domanda proposta da una cliente nei confronti della xxxx s.r.l., avente ad oggetto il risarcimento del danno conseguente all’infortunio occorsole il 19 ottobre 1999, allorché, mentre usciva dal locale del supermercato gestito dalla convenuta dopo aver fatto la spesa, era stata violentemente colpita dalle porte a scorrimento automatico, chiusesi all’improvviso, riportando lesioni
personali.
L’eccezione di prescrizione quinquennale, sollevata dalla società convenuta, unita alla argomentazione che la responsabilità non avesse natura contrattuale (comportante l’applicazione del termine di prescrizione decennale, non ancora decorso), quale responsabilità scaturente dalla violazione di obblighi derivanti dal contratto di vendita stipulato tra la società gestrice del supermercato e la sua cliente, inducedvano il Tribunale a ritenere che la domanda di risarcimento non potesse essere accolta.
La Corte ha evidenziato che l’interesse del cliente di un supermercato a conservare la propria integrità fisica dinanzi al fatto dannoso che può verificarsi all’interno dei locali dello stesso, è un interesse che riceve tutela nella vita di relazione a prescindere dall’acquisto delle merci ivi poste in vendita, e la cui lesione costituisce danno ingiusto risarcibile a titolo di responsabilità extracontrattuale.
Precisamente, allorché il danno sia cagionato dalle cose che si trovano all’interno dei locali del supermercato, si integra, nel concorso di tutti gli altri elementi costitutivi, l’ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale di cui all’art.2051 c.c., con conseguente obbligo risarcitorio in capo al custode delle cose medesime.