Responsabilità del tasto “mi piace” di Facebook

Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, 29 luglio 2019, C-40/17

La Corte di Giustizia UE, ha stabilito che il gestore di un sito internet, il quale abbia deciso che, per maggiore visibilità, il visitatore possa cliccare il tasto “mi piace” di Facebook, appositamente inserito sul suo sito, è responsabile  congiuntamente con la Facebook Ireland, delle ope- razioni di raccolta e di comunicazione mediante trasmissione dei dati di cui trattasi, dal momento che si puo` concludere che la Fashion ID e la Facebook Ireland ne determi- nano, ognuno per i rispettivi interessi, i motivi e le finalita`.

In particolare, la Corte ha stabilito una corresponsabilita` tra il gestore del sito e Facebook per le operazioni di raccolta e di comunicazione, mediante trasmissione dei dati, in ragione del fatto che sia il titolare del sito internet sia Facebook ne traggono un  vantaggio economico.

Caccia

Corte di Cassazione, III sez. pen.,  n. 38470/2019

E’ tempo di caccia ed è opportuno rispettare le leggi, anche quelle più banali. La Cassazione ha ribadito che commette un reato e non un illecito amministrativo, il cacciatore trovato ad esplodere colpi di fucile in violazione del divieto di sparare a una distanza inferiore ai 150 metri dalle abitazioni. E’ scattata la condanna, per accensioni ed esplosioni pericolose, nei confronti del cacciatore che aveva sparato dalla macchina in una strada di campagna, tuttavia di passaggio, a distanza inferiore a quella sopra indicata e in un orario di avvenuta chiusura dell’attività venatoria. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso del cacciatore, condannato a 1000 euro di ammenda.

La violazione, da parte del cacciatore, del divieto di sparare a distanza inferiore ai centocinquanta metri in direzione di fabbricati destinati ad abitazione non costituisce illecito amministrativo, ma integra il reato di accensione ed esplosioni pericolose (art. 703 cod. pen.), sì da escludere la natura speciale delle norme in genere fissate in tema di caccia, e quindi la configurabilità di un mero illecito amministrativo.”

Risarcimento del danno – PERSONALIZZAZIONE

Cass. civ., 29 maggio 2019 n. 14364

 

L’operazione di “personalizzazione” del danno, in sede di liquidazione, impone al giudice di far emergere, dandone conto in motivazione, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari, e ciò in quanto le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l’«id quod plerumque accidit» (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.

LAVORO E PREVIDENZA

Cass. civ., 12 giugno 2019 n. 15762

Il decesso per malattia professionale, nel caso carcinoma polmonare dovuto alla prolungata esposizione all’amianto ed agli idrocarburi, può essere dichiarato nonostante la presenza di una concausa quale il tabagismo. Si chiama principio di «equivalenza delle cause», una nozione di matrice penalistica ma che trova puntuale applicazione anche nel processo civile.

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, «anche nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova applicazione la regola contenuta nell’art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, per il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento». «Salvo – prosegue la Cassazione – il temperamento previsto nello stesso art. 41 c.p., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l’evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni».

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Cass. civ., 9 luglio 2019 n. 18324

È vessatoria la clausola del contratto di assicurazione Rc auto che prevede la rivalsa della compagnia per i danni provocati dal sinistro se il conducente guidava in stato di ebbrezza.

Così la Suprema Corte: “Le clausole di polizza, che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall’assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall’art. 1370 cod. civ., e, pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all’assicuratore medesimo”; cfr. in termini Cass., 3, n. 668 del 18/1/2016: “Nell’interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all’ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., e, in particolare, a quello dell’interpretazione contro il predisponente, di cui all’art. 1370 c.c.”)

CONDOMINIO – Morosità condomini- obblighi amministratore

Tribunale Roma Sez. V, 15/05/2019 – Non è sufficiente addurre come motivazione, tesa ad escludere la responsabilità dell’amministratore verso il condominio, in caso di interruzione della fornitura di gas condominiale, la morosità di alcuni condomini. L’amministratore, per andare esente da responsabilità, deve, infatti, dimostrare la mancanza in cassa del denaro per corrispondere quanto dovuto all’azienda fornitrice del gas e di essersi attivato tempestivamente, anche per via giudiziale, per il recupero degli oneri condominiali non pagati, in base ai poteri che la legge gli conferisce.

Crisi aziendale e recesso del conduttore

Cass. civ. Sez. III, 28/02/2019, n. 5803

Lo stato di crisi aziendale, la riduzione delle commesse e la riduzione di alcune unità di personale impiegatizio rappresentano, senza dubbio, gravi motivi rilevanti ai fini dell’esercizio della facoltà di recesso del conduttore ai sensi dell’at. 27 L. 392/78.

La Suprema Corte ritiene che i gravi motivi, previsti della disposizione, devono essere determinati da fatti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto e tali da rendergli oltremodo gravosa la sua prosecuzione, per cui deve ritenersi legittimo il recesso esercitato dal conduttore in tal senso motivato.

Autonomia contrattuale – locazioni

Cass. civ. Sez. Unite, 08/03/2019, n. 6882

Tra locatore e conduttore, in un contratto di locazione ad uso diverso da abitazione, può validamente prevedersi una clausola  secondo la quale, nel corso dell’intera durata del rapporto, il conduttore si farà carico di ogni tassa, imposta e onere relativo al bene locato, manlevando il locatore dal pagamento degli stessi. Tale clausola opera come un’ntegrazione del canone di locazione e non genera alcun effetto traslativo, nei confronti del “fisco”, a carico del conduttore, il quale rimane obbligato soltanto nei confronti del locatore, unico “titolare passivo” delle imposte gravanti sull’immobile.

Malattia, infortunio – Licenziamento

Cass. civ. Sez. lavoro, 07/12/2018, n. 31763

Le assenze per malattia od infortunio del lavoratore,  che non non si protraggano oltre il periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, non legittimano il licenziamento, che è nullo per violazione della norma imperativa di cui all’art. 2110, comma 2, c.c.

LICENZIAMENTO -Giustificato motivo

Cass. civ. Sez. lavoro – 28/02/2019, n. 5996

La giusta causa o il giusitifcato motivo del licenziamento del lavoratore distaccato presso un terzo devono essere valutati con riferimento all’ambito aziendale del datore di lavoro distaccante, non essendo sufficiente la mera cessazione dell’interesse al distacco o la soppressione del posto presso il terzo distaccato. Incombe sul datore di lavoro l’onere di provare, tenuto conto dell’organizzazione aziendale esistente al momento del licenziamento, l’impossibilità di adibire utilmente il lavoratore e mansioni diverse da quelle che prima svolgeva.