Responsabilità sanitaria: allegazioni e consulenza tecnica

Nelle controversie di responsabilità sanitaria, chiedere al paziente di individuare fin dall’inizio ogni specifico errore tecnico può tradursi in un onere eccessivo: spesso quei profili sono conoscibili soltanto attraverso l’istruttoria e la consulenza tecnica. L’allegazione iniziale deve consentire di riconoscere la vicenda sanitaria e il danno di cui si chiede ristoro; non è necessario anticipare una diagnosi tecnico-giuridica che, per sua natura, richiede competenze specialistiche. Su questa linea si colloca la Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza n. 27595 del 2026, che ha censurato la lettura eccessivamente restrittiva della domanda e disposto il rinvio al giudice d’appello.

La CTU può dunque contribuire a precisare quali profili della prestazione sanitaria siano stati colposi, anche quando non erano stati descritti con dettaglio tecnico nell’atto introduttivo. Ciò non equivale, però, a consentire al consulente o al giudice di costruire una domanda nuova: il nucleo essenziale della vicenda dedotta deve restare riconoscibile e il contraddittorio va garantito. La precisazione può riguardare aspetti relativi alla prestazione contestata; non può estendere automaticamente la causa a un diverso ricovero o intervento, autonomo rispetto a quello indicato in citazione, come chiarisce la Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza n. 24656 del 2024.

Il principio, quindi, non esonera il danneggiato dall’allegare la vicenda e dal provare gli elementi richiesti per il risarcimento. Impedisce piuttosto che la difficoltà di conoscere in anticipo dettagli specialistici diventi una preclusione all’accertamento giudiziale, quando quei dettagli emergano dall’istruttoria sulla medesima prestazione sanitaria.

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